Cassazione Penale, Sentenza n. 22483/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione per il reato di truffa aggravata: il Procuratore generale denunciava violazione di legge e vizio di motivazione perché, a suo avviso, il Tribunale aveva assolto nonostante elementi indicativi della responsabilità dell'imputato (indicazione della propria utenza telefonica e titolarità del conto corrente su cui la vittima aveva effettuato il pagamento) e non avesse valutato correttamente la disponibilità del bene venduto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesto infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Teramo avesse escluso oltre ogni ragionevole dubbio gli artifici e i raggiri costitutivi della truffa, motivando congruamente – sulla base degli elementi di merito e delle dichiarazioni della persona offesa – che non era provata la mancanza di disponibilità del bene da parte dell'imputato. Il Tribunale aveva inoltre considerato la prova del possesso fornita tramite fotografie e la comunicazione del codice IMEI. Le censure del Procuratore generale sono state considerate attacchi al merito non supportati da dati processuali nuovi e meramente assertivi (es. presunta falsità dell'IMEI, ipotesi che la foto fosse reperita in internet), quindi insufficienti a dimostrare una violazione di legge o una contraddizione tale da consentire la cassazione.
Norme richiamate
reato di truffa aggravata (art. 640 c.p.)
La Corte ha valorizzato gli elementi costitutivi del reato (artifici e raggiri e la conseguente assenza di disponibilità del bene) ritenendo che il Tribunale avesse correttamente escluso la sussistenza degli artifici e avesse accertato la prova del possesso del bene da parte dell'imputato (foto e codice IMEI), con la conseguenza che non ricorrono gli elementi richiesti per la condanna per truffa.
Massime di principio
- La Cassazione non reitera il sindacato di merito: se il giudice di merito motiva congruamente fatti e prova, le sue valutazioni sui fatti non sono rivedibili in sede di legittimità salvo errori di diritto o manifeste contraddizioni.
- Per la configurabilità della truffa è essenziale provare gli artifici o i raggiri e la mancanza di disponibilità del bene: la prova documentale di possesso (es. fotografie, codice IMEI) può neutralizzare l'accusa di mancata disponibilità.
- Argomentazioni speculative o apodittiche che non introducono nuovi elementi processuali o non confutano direttamente la motivazione del giudice di merito sono in genere insufficienti a rendere ammissibile un ricorso per cassazione.
- Chi impugna in Cassazione deve indicare profili di diritto specifici o errori logico-giuridici nella motivazione; il semplice dissenso sulla valutazione delle prove non basta.
- Se si contesta la veridicità di una prova tecnica (es. IMEI), è necessario portare elementi concreti o solventi nel processo di merito o indicare in modo puntuale in cosa consista l'errore logico-giuridico nella decisione impugnata.
- Nel contesto di vendite on-line, elementi quali cancellazione dell'account, comunicazioni fraudolente o documentazione bancaria sono indizi importanti; la loro assenza può rafforzare l'assoluzione se il venditore prova il possesso del bene.
Testo integrale
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