Cassazione Penale, Sentenza n. 19784/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sardanelli ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di riabilitazione dopo condanna per reati di traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990). Il ricorrente aveva versato, a titolo risarcitorio, un bonifico di euro 500 a una comunità terapeutica e aveva chiesto che il giudice quantificasse equitativamente la somma congrua. Il Tribunale di sorveglianza ritenne l'importo esiguo e respinse la domanda senza fornire una specifica indicazione delle ragioni dell'inadeguatezza del versamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale incompleta perché non chiariva le ragioni specifiche per cui il versamento di euro 500 fosse insufficiente. La Corte ha richiamato il principio per cui la quantificazione del danno (anche in via equitativa) è una precondizione per valutare l'adempimento risarcitorio e ha precisato che, se il giudice ritiene inadeguata un'offerta, deve almeno motivare in negativo perché quella somma non può essere considerata congrua. Ha inoltre ricordato che l'impossibilità di adempiere, se provata, può giustificare l'inadempimento. L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 179 cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 179 come richiedente che la quantificazione del danno, anche approssimativa ed equitativa, costituisca precondizione per l'adempimento risarcitorio utile alla concessione della riabilitazione; il giudice deve motivare almeno perché un versamento è ritenuto insufficiente. Inoltre l'assenza di reddito o l'impossibilità non imputabile al condannato possono rimuovere l'ostacolo alla concessione.
artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990
Indicano i reati per i quali Sardanelli è stato condannato (normativa sugli stupefacenti). La Corte sottolinea che, per tali reati, il danno è di interesse collettivo (tutela della salute pubblica), rendendo più complessa la quantificazione del pregiudizio patrimoniale diretto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamo procedurale: limiti e modalità di sintesi del motivo di ricorso in Cassazione (brevi riassunti per la motivazione).
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati (erronea applicazione della legge penale e mancanza/contraddittorietà della motivazione).
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez.1, n.80/1992; n.4429/2000; n.7752/2011; n.17636/2019; n.23359/2018)
Principi consolidati: la quantificazione del danno è necessaria per valutare l'adempimento; offerta manifestamente e macroscopicamente inferiore al danno è inidonea a dimostrare volontà risarcitoria; l'impossibilità di adempiere esime quando provata e non imputabile al condannato; il giudice deve motivare le proprie valutazioni anche in negativo.
Massime di principio
- Per ottenere la riabilitazione quando esistono obbligazioni civili derivanti dal reato, occorre che il danno sia quantificato (anche in via equitativa) o che il giudice fornisca una motivazione che giustifichi l'impossibilità di quantificarlo.
- Un versamento simbolico o molto esiguo (es. offerte manifestamente e macroscopicamente inferiori al danno) può essere ritenuto inadeguato e non prova la volontà di risarcire; tuttavia il giudice deve spiegare perché lo ritiene insufficiente.
- La prova dell'impossibilità economica di adempiere grava sul condannato; se l'impossibilità è dimostrata (povertà, situazioni non imputabili al soggetto), ciò può giustificare l'assenza di risarcimento e non ostare alla riabilitazione.
- Donazioni a enti attivi nel recupero dei tossicodipendenti possono essere prese in considerazione, ma la loro adeguatezza va valutata rispetto alla quantificazione del danno e alle condizioni economiche del richiedente.
- Se il danno è di natura collettiva o difficile da quantificare, il giudice deve almeno indicare i criteri o le ragioni che portano a ritenere insufficiente un versamento e, se necessario, determinare equitativamente la somma da versare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19750/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19751/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19755/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19756/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19757/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19759/2024 del 20/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →