Ordinanza n. 1315/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione del giudicato nascente da decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento recante condanna al pagamento di somme
Esito
La controversia
La cooperativa ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., deducendo l’inerzia del Comune nell’adempimento di un decreto ingiuntivo ormai passato in giudicato, non opposto nei termini e asseritamente dichiarato esecutivo. Il titolo condannava il Comune al pagamento di euro 80.154,00, oltre interessi contrattuali nei limiti del tasso soglia previsto dalla legge n. 108/1996, nonché delle spese della procedura monitoria. La ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’ottemperanza, inclusa la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, e la condanna del Comune ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., per l’ingiustificato ritardo. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato che non era stata depositata copia del decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutività previsto dall’art. 647 c.p.c.; la mera attestazione di mancata opposizione apposta dalla cancelleria non è stata ritenuta equipollente. Il Collegio ha inoltre richiesto la prova della notificazione del titolo esecutivo, necessaria per verificare il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso in rito, nel merito o sulle spese. Ha disposto un’integrazione documentale, assegnando alla ricorrente, a pena di improcedibilità, venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare: a) il decreto di esecutività del decreto ingiuntivo, oppure un’attestazione della cancelleria relativa alla declaratoria di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c.; b) la prova della notificazione del decreto ingiuntivo in forma esecutiva, necessaria a verificare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima dell’esecuzione nei confronti del Comune. Il Collegio ha ritenuto che tale termine si applichi anche all’ottemperanza, poiché il giudizio mira, analogamente all’esecuzione forzata civile, a ottenere l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria derivante da un comando giudiziale. È stata fissata l’udienza camerale di prosecuzione per il 18 giugno 2026; ogni decisione definitiva è rimasta sospesa.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
Prevede l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente per la richiesta di condanna collegata all’ingiustificato ritardo nell’esecuzione; la relativa domanda non è stata ancora decisa.
art. 647 c.p.c.
il decreto di esecutività deve essere adottato dal “giudice che ha pronunciato il decreto”
Ai fini dell’ottemperanza deve essere dimostrata l’effettiva declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo; la mera attestazione di mancata opposizione apposta dalla cancelleria non è sufficiente.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, durante il quale non può essere iniziata l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, si applica anche al giudizio amministrativo di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria.
legge n. 108/1996
Il decreto ingiuntivo richiamato in giudizio prevedeva il riconoscimento degli interessi contrattuali nei limiti del tasso soglia; la questione non è stata oggetto di autonoma decisione nell’ordinanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di una somma da parte di una pubblica amministrazione, il creditore deve provare che il decreto ingiuntivo posto a fondamento della domanda sia munito della dichiarazione di esecutività adottata dal giudice che lo ha pronunciato ai sensi dell’art. 647 c.p.c.; la mera attestazione di mancata opposizione apposta dalla cancelleria non è equipollente.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione trova applicazione il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- La prova della notificazione del titolo esecutivo è necessaria nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per verificare il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Quando la documentazione relativa all’esecutività e alla notificazione del titolo non è presente nel fascicolo, il giudice dell’ottemperanza può assegnare al ricorrente un termine perentorio per integrarla, prevedendo l’improcedibilità del ricorso in caso di mancato deposito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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