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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13713/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Spoladore era stato ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale (sinistro del 01/09/2016 sulla SP 32 in Megliadino San Vitale). All'atto del soccorso gli furono riscontrati alcolemia e alcolemuria con valori rispettivamente di 2,45 g/l e 2,86 g/l. Con il ricorso in Cassazione il difensore ha dedotto tre motivi: (i) inosservanza di norme processuali e nullità per il fatto che gli operanti giunsero sul luogo successivamente e non poterono ricostruire la dinamica; la corte avrebbe inoltre impropriamente rifiutato due prove documentali proposte dalla difesa (relazione ricostruttiva del geom. Luigi De Rosa e consulenza medico-legale del dott. Lorenzo Segre); (ii) errata applicazione dell'aggravante ex art. 186, comma 2-bis C.d.S., sostenendo che fosse il veicolo agricolo ad invadere la corsia dell'imputato; (iii) motivazione illogica e insufficiente e richiesta di rinnovazione istruttoria di prove dichiarative decisive in caso di presunto ribaltamento di assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e perché ricostruzioni alternative dei fatti sono precluse dalla Corte di legittimità. Ha confermato che non è necessario provare un nesso eziologico diretto tra stato di ebbrezza e incidente per l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis; è sufficiente il collegamento materiale tra il sinistro e lo stato di alterazione, quando la condizione di alterazione riduca la capacità di adottare manovre idonee a evitare il pericolo. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello circa la mancata acquisizione delle consulenze difensive (i consulenti, ammessi come testimoni, furono rinunciati dalla difesa e non si possono acquisire relazioni tecniche di parte senza l'audizione preventiva dell'autore). Ha inoltre respinto la ricostruzione difensiva secondo cui il veicolo agricolo avrebbe invaso la corsia dell'imputato, confermando la valutazione del merito secondo cui l'imputato era rimasto troppo centrale e aveva urtato la scaletta della mietitrebbia. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2-bis, Codice della Strada

    L'aggravante per guida in stato di ebbrezza accompagnata da provocazione di incidente non richiede l'accertamento di un nesso eziologico pieno tra ubriachezza e sinistro; è sufficiente il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione, quando quest'ultimo è direttamente ricollegabile alla ridotta capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Il ricorso invocava una nullità processuale; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la mancata acquisizione di documenti tecnici di parte non ha determinato una nullità quando la difesa aveva rinunciato all'audizione del consulente già ammesso come testimone.

  • Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017 (Fabris)

    Giurisprudenza citata per precisare il principio secondo cui per l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico, ma il collegamento materiale fra sinistro e stato di alterazione.

  • Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014 (Rizzo e altro)

    Giurisprudenza citata per affermare che non è possibile trasformare in prova scritta una consulenza di parte senza aver previamente sentito l'autore, specialmente se la persona era stata ammessa come testimone e la difesa ha poi rinunciato alla sua audizione.

Massime di principio

  • Per l'aggravante ex art. 186, comma 2-bis C.d.S. non è necessario provare un nesso eziologico stretto: è sufficiente che vi sia un collegamento materiale tra lo stato di ebbrezza e il verificarsi dell'incidente, quando l'alterazione compromette la capacità di evitare il pericolo.
  • La presenza di accertamenti ematici e urinari con valori elevati può reggere la qualificazione del reato anche se gli operanti non hanno assistito direttamente all'evento, purché la dinamica sia ricostruita in modo coerente dai giudici di merito.
  • Le consulenze tecniche di parte non possono essere acquisite come semplici documenti se il loro autore è stato ammesso come teste e la difesa ha rinunciato a farlo deporre; la regola processuale richiede la preventiva audizione dell'autore della relazione tecnica.
  • In Cassazione non è consentito chiedere la riconsiderazione integrale della dinamica fattuale se le corti di merito hanno fornito motivazioni congrue: la Corte di legittimità è limitata al sindacato di legittimità, non è un terzo grado di merito.
  • Quando la condanna è confermata in entrambi i gradi (doppia conforme), le doglianze sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria per ottenere l'assoluzione sono inapplicabili.

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