Ordinanza n. 13058/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento − della nota prot. n. 0151350/25 del 05/05/2025 trasmessa via PEC in pari data dal Ministero del turismo, con cui è stata negata l'ammissibilità di alcune spese rendicontate in relazione al progetto "Design Weekend" presentato dalla ricorrente in risposta all’Avviso pubblico protocollo n. 10276/23 del 25 maggio 2023 (doc. 1); − del foglio excel allegato alla suddetta nota prot. n. 0151350/25 del 05/05/2025 recante dettaglio spese non ammissibili (doc. 2); − ove occorra, della nota prot. 0201365/25 del 02/07/2025 tramessa via PEC in pari data dal Ministero del turismo in risposta alla richiesta di riesame trasmessa dalla ricorrente tramite PEC in data 26 giugno 2025 (doc. 3); − ove occorra e, in parte qua, dell’Avviso Pubblico del 25 maggio 2023, n. 1 (doc. 4); − di ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa, ove occorra, la nota prot. 76648/25 del 17 febbraio 2025 recante “richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti” (doc. 5). PROROGA DEL TERMINE ASSEGNATO AL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissibilità di alcune spese rendicontate nell’ambito di un progetto finanziato mediante avviso pubblico, con relativo prospetto delle spese non ammissibili
Esito
La controversia
La società ha impugnato la nota ministeriale del 5 maggio 2025, il prospetto Excel allegato e, ove occorrenti, la successiva nota di risposta alla richiesta di riesame, l’avviso pubblico e la richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti. Il giudizio di merito era già stato preceduto da un’ordinanza che aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio. Il CTU ha chiesto una proroga di 30 giorni del termine per trasmettere alle parti la bozza di relazione, motivandola con la numerosità delle fatture da esaminare e con l’opportunità di un ulteriore incontro finalizzato a valutare una possibile conciliazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza del CTU, ritenendo favorevolmente apprezzabili le esigenze rappresentate. Ha concesso un ulteriore termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine originariamente assegnato, per la trasmissione alle parti e ai loro consulenti tecnici della bozza di relazione ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c), c.p.a. Ha disposto il conseguente slittamento dei successivi termini, mantenuti nella durata di 15 giorni ciascuno, per le osservazioni delle parti e dei consulenti e per il deposito della relazione finale. Ha inoltre rinviato la discussione del merito dal 20 ottobre al 9 dicembre 2026, al fine di garantire il rispetto dei termini a difesa previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. L’ordinanza non decide il merito dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 67, comma 3, lett. c), c.p.a.
La disposizione disciplina la trasmissione alle parti della bozza di relazione del consulente tecnico d’ufficio; il termine è stato prorogato dal giudice di 30 giorni.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il rispetto dei termini per la difesa delle parti giustifica il rinvio della discussione del merito a una successiva udienza pubblica.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può prorogare il termine assegnato al consulente tecnico d’ufficio per la trasmissione della bozza di relazione quando le esigenze concrete rappresentate, quali la numerosità della documentazione da esaminare, rendano necessario un termine ulteriore.
- La proroga del termine per la bozza di relazione comporta lo slittamento dei termini successivi assegnati alle parti per formulare osservazioni e al consulente per depositare la relazione finale, ove tali termini siano collegati alla scadenza del termine prorogato.
- Quando la proroga dell’attività peritale incide sui tempi necessari per le difese, il giudice deve rinviare la discussione del merito in modo da garantire il rispetto dei termini a difesa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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