Cassazione Civile, Ordinanza n. 19490/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero impugnava per cassazione il decreto del Giudice di pace che aveva prorogato di trenta giorni il suo trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che la proroga fosse stata disposta senza i presupposti di legge: il giudice di pace si sarebbe limitato a recepire le ragioni indicate dalla Questura, cioè l'invio di una richiesta di identificazione e di un lasciapassare alla rappresentanza diplomatica del Paese di origine, senza verificare l'effettiva sussistenza di elementi concreti tali da rendere probabile l'identificazione. A suo dire, inoltre, non era stata considerata l'assenza di risposta dell'autorità diplomatica e, soprattutto, il fatto che il ritardo non sarebbe dipeso da un comportamento imputabile all'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la proroga del trattenimento può essere motivata anche per relationem mediante richiamo alle ragioni poste a base della richiesta della Questura, purché tali ragioni siano conoscibili dalla parte e dal difensore. Nel merito, ha osservato che il provvedimento impugnato aveva valorizzato l'attivazione dell'Amministrazione, consistita nell'invio della richiesta di identificazione e del lasciapassare e in un successivo sollecito alla rappresentanza diplomatica, escludendo quindi l'inerzia amministrativa. Ha inoltre richiamato i principi, anche eurounitari, secondo cui la proroga del trattenimento è legittima solo se l'allontanamento richiede più tempo nonostante ogni ragionevole sforzo dell'Amministrazione, in presenza di mancata cooperazione dello straniero o di ritardi nel rilascio della documentazione da parte del Paese terzo. Poiché nel caso concreto la Corte ha ritenuto dimostrati gli sforzi compiuti dall'Amministrazione e, per contro, non risultava alcuna cooperazione da parte dell'interessato, il ricorso è stato rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata costituzione degli intimati; esclusa anche l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La proroga del trattenimento è ammissibile solo nei casi previsti dalla legge, quando l'Amministrazione abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per l'esecuzione del rimpatrio e persistano difficoltà nell'identificazione o nell'acquisizione dei documenti necessari all'allontanamento.
art. 13 Cost.
La limitazione della libertà personale è soggetta a riserva assoluta di legge; ciò impone una interpretazione restrittiva dei presupposti del trattenimento e della sua proroga.
art. 15, par. 6, direttiva 2008/115/CE
La proroga del trattenimento è consentita soltanto quando, nonostante ogni ragionevole sforzo dello Stato membro, l'allontanamento duri più del previsto per mancata cooperazione dell'interessato o per ritardi nell'ottenimento della documentazione da Paesi terzi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nel caso di specie la Corte ha escluso la sua applicazione, rilevando che il procedimento era esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione del provvedimento di proroga del trattenimento dello straniero può essere resa anche per relationem, mediante richiamo alle ragioni contenute nella richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, purché tali ragioni siano specifiche e conoscibili dalla parte.
- La proroga del trattenimento è legittima solo se l'Amministrazione dimostra di avere effettivamente e diligentemente compiuto gli sforzi necessari per l'identificazione dello straniero e per l'acquisizione dei documenti di rimpatrio.
- In tema di proroga del trattenimento, l'onere di allegare e dimostrare gli sforzi compiuti dall'Amministrazione e la mancata cooperazione dell'interessato grava sull'autorità istante; allo straniero spetta provare che il ritardo sia imputabile esclusivamente all'inerzia amministrativa o che egli abbia collaborato all'esecuzione del provvedimento.
- Il controllo giurisdizionale sulla proroga del trattenimento deve verificare la concretezza dei presupposti legali, la congruenza delle ragioni addotte rispetto alla finalità di rimpatrio e la sussistenza di sforzi attivi dell'Amministrazione, senza spazio per discrezionalità amministrativa oltre i limiti di legge.
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