Sentenza n. 380/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7246/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rettifica della graduatoria di un concorso pubblico per 485 posti di operatore sociosanitario, nella parte in cui non riconosceva al candidato la riserva di posti prevista per i soggetti disabili
Esito
Favorevole al resistente (ente sanitario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato aveva partecipato a un concorso pubblico aggregato, per titoli ed esami, chiedendo il riconoscimento della riserva prevista per il diritto al lavoro dei soggetti disabili. Aveva impugnato la graduatoria rettificata, sostenendo l'illegittimità del mancato riconoscimento della riserva. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché non era stata impugnata anche l'originaria graduatoria, che già non riconosceva il beneficio. In appello il candidato ha contestato tale statuizione, deducendo che l'avvio del procedimento di riesame dell'originaria graduatoria aveva reso incerti il contenuto e gli effetti della graduatoria stessa e che, pertanto, non vi sarebbe stato un onere attuale di impugnazione. Nel merito ha riproposto le censure relative al mancato riconoscimento della riserva, sostenendo che fosse sufficiente la dichiarazione resa nella domanda, che la documentazione potesse essere prodotta successivamente, che fosse dovuto il soccorso istruttorio e che l'amministrazione fosse comunque a conoscenza del possesso del titolo. A seguito dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, l'amministrazione ha riesaminato la posizione e confermato il mancato riconoscimento, rilevando l'assenza della documentazione obbligatoria e la necessità di evitare disparità di trattamento tra i candidati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello limitatamente alla statuizione di inammissibilità. Ha ritenuto applicabile l'errore scusabile, poiché la preannunciata apertura del procedimento di riesame aveva determinato una situazione di incertezza sul contenuto e sugli effetti della graduatoria originaria. Ha inoltre ritenuto sussistente l'interesse a ricorrere, poiché l'eventuale accoglimento avrebbe imposto all'amministrazione di riformulare la graduatoria tenendo conto del requisito della riserva, senza necessità di riesumare la precedente graduatoria. Nel merito, tuttavia, ha respinto le censure. Il bando, non impugnato, imponeva di allegare alla domanda telematica la documentazione comprovante i titoli di precedenza o preferenza, a pena di mancata valutazione o decadenza dai benefici. La previsione dell'articolo 4, secondo cui la documentazione doveva essere allegata ove necessario, doveva essere letta congiuntamente all'articolo 5 e imponeva la produzione documentale a chi intendesse ottenere la riserva. Il candidato non aveva prodotto la documentazione né con la domanda né nel corso della procedura. Le produzioni successive via PEC, i dedotti malfunzionamenti della piattaforma e la mancata attivazione del soccorso istruttorio non potevano quindi fondare la pretesa, anche perché la produzione tardiva sarebbe stata comunque successiva al termine decadenziale previsto dal bando. Il mancato esercizio del soccorso istruttorio non costituiva vizio di legittimità. L'appello è stato pertanto accolto solo in rito e respinto nel merito, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, commi 4 e 5, d.P.R. 487/1994
documentazione comprovante il possesso di titoli di precedenza/preferenza ex art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.
La disciplina richiamata dal bando costituisce il riferimento per la documentazione dei titoli di precedenza e preferenza nelle procedure concorsuali.
art. 4 del bando di concorso
l'eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza a parità di punteggio di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i, allegando, ove necessario, la documentazione probatoria
La previsione deve essere letta congiuntamente all'articolo 5 del bando e impone l'allegazione della documentazione quando il candidato intenda ottenere la precedenza o preferenza.
art. 5 del bando di concorso
ove necessario, pena non valutazione/decadenza dai benefici
Il bando poneva a carico del candidato l'onere di dichiarare e documentare il titolo entro il termine di presentazione della domanda, prevedendo la mancata valutazione o la decadenza dal beneficio in caso di omissione.
art. 3, comma 2-bis, d.lgs. 82/2005
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata per giustificare l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione preannuncia il riesame della graduatoria o dell'atto lesivo, determinando incertezza sul contenuto e sugli effetti dell'atto originario, può ricorrere l'errore scusabile ai fini della valutazione dell'onere di impugnazione dell'atto lesivo.
- L'impugnazione di una graduatoria rettificata conserva utilità quando l'eventuale accoglimento imporrebbe all'amministrazione di riformulare la graduatoria tenendo conto della posizione del ricorrente, anche se non comporterebbe la riesumazione della graduatoria originaria.
- Quando il bando di concorso impone l'allegazione della documentazione comprovante un titolo di precedenza, preferenza o riserva entro il termine di presentazione della domanda, la mera dichiarazione del candidato non è sufficiente e l'omessa produzione determina la mancata valutazione o la decadenza dal beneficio.
- Il soccorso istruttorio non è dovuto per acquisire tardivamente la documentazione costitutiva del requisito necessario per ottenere una riserva o una preferenza concorsuale, quando il bando impone di produrla entro il termine decadenziale di presentazione della domanda.
- La conoscenza da parte dell'amministrazione dell'eventuale possesso sostanziale del titolo non sostituisce l'onere documentale espressamente previsto dal bando, né consente di superare la decadenza derivante dalla mancata produzione tempestiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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