Cassazione Penale, Sentenza n. 23311/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Antonucci impugna la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 633 c.p., deducendo molteplici vizi: mancato riconoscimento della facoltà di difendersi personalmente in quanto avvocato; erronea applicazione dell'art. 11 c.p.p. rispetto alla competenza territoriale per magistrati onorari; mancanza o irregolarità della citazione/notifica in appello (notifica non eseguita al domicilio eletto, decreto d'udienza non sottoscritto dall'ausiliare, notifica via PEC non rispettosa del termine dei 20 giorni); celebrazione dell'udienza da remoto senza consenso del difensore; omissione di assunzione di prove decisive (documentali e dichiarative); vizi di motivazione per contraddittorietà, insufficienza o manifesta illogicità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'errata applicazione dell'art. 11 c.p.p., confermando che per l'operatività della deroga territoriale bisogna fare riferimento al momento formale della revoca da parte del CSM e non al mero fatto di cessazione di fatto delle funzioni; nel caso concreto Antonucci era già revocato e quindi la regola non operava. Per il resto la Corte ha ritenuto il ricorso aspecifico e caoticamente esposto (199 fogli con contenuto "alluvionale"), cioè privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e, in gran parte, mera riproposizione dei motivi già esaminati e disattesi in appello. Per questi motivi è stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Norma che disciplina il reato per il quale Antonucci è stato condannato; è la norma sostanziale contestata nell'originario procedimento penale.
art. 11 cod. proc. pen.
Deroga alla competenza territoriale nei procedimenti che riguardano magistrati onorari: la Corte interpreta che per valutare l'operatività della deroga si deve fare riferimento al momento formale dell'atto di revoca da parte del CSM e non alla cessazione di fatto dell'esercizio delle funzioni.
art. 606, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come vizio di cassazione (violazione di legge); la Corte ha analizzato il motivo con riferimento alla corretta interpretazione dell'art. 11 c.p.p. e l'ha ritenuto manifestamente infondato.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
Prevede l'obbligo di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ciascun motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto che il ricorso mancasse di questo requisito, essendo aspecifico e confuso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha disposto la declaratoria di inammissibilità sulla base dei vizi rilevati.
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020
Norma emergenziale/procedurale richiamata in ordine alla trattazione del ricorso (richiesta di essere trattato secondo le disposizioni indicate); la Corte ha proceduto all'esito della trattazione secondo tale disposizione.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere chiaro, conciso e specifico: occorre esporre separatamente e con argomentazione puntuale ciascun vizio di legittimità richiamando l'art. 606 c.p.p.; una esposizione "caotica" o "alluvionale" può portare all'inammissibilità per aspecificità.
- Non è ammessa la mera ripetizione pedissequa dei motivi già proposti e motivatamente esaminati e respinti in sede di merito (appello): i motivi per Cassazione devono svolgere una critica nuova e argomentata rispetto alla motivazione della corte d'appello.
- Le questioni relative alla competenza territoriale per magistrati onorari in base all'art. 11 c.p.p. si risolvono sul presupposto formale della revoca da parte del CSM; la cessazione di fatto dell'esercizio delle funzioni non è di per sé sufficiente.
- I vizi di notifica o di celebrazione dell'udienza devono essere dedotti con precisione e dimostrazione del vizio e del pregiudizio; affermazioni generiche o non adeguatamente documentate rischiano di essere ininfluenti davanti alla Corte di Cassazione.
- Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa o negligenza, anche sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
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