Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29421/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il detenuto, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen. e la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter ord. pen. La difesa lamentava violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 121 e 178 lett. c) cod. proc. pen.), sostenendo che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente la documentazione prodotta dalla difesa e dalla consulenza medico-legale sulla necessità di assistenza e cura, né gli elementi a favore della non-pericolosità sociale del ricorrente (assenza di reati dal 2000, comportamento successivo irreprensibile, misure alternative eseguite senza violazioni, domicilio ritenuto idoneo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale viziata e apparente poiché il giudice si era limitato ad accogliere apoditticamente la relazione sanitaria del carcere senza fornire giustificazioni e senza disporre una perizia nonostante la presenza in atti di ulteriori relazioni e della memoria difensiva. La Corte ha richiamato i principi applicabili (obbligo/facoltatività del differimento, valutazione bifasica della grave infermità, obbligo di perizia in presenza di dati clinici contrastanti e necessità di bilanciamento con la pericolosità sociale) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, affinché riesamini la richiesta attenendosi ai principi indicati e, se del caso, nomini un consulente tecnico.

Norme richiamate

  • art. 146 cod. pen.

    Il differimento dell'esecuzione e' obbligatorio se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'art. 286-bis c.p.p., ovvero se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione; in entrambi i casi la persona deve trovarsi in una fase della malattia cosi' avanzata da non rispondere piu' ai trattamenti disponibili e alle terapie curative secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno

    Differimento obbligatorio quando sussiste malattia particolarmente grave o AIDS in fase avanzata e non più responsiva alle cure; richiede certificazioni e accertamento dello stadio avanzato.

  • art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen.

    Il differimento facoltativo puo' essere concesso al condannato che risulti affetto da una grave infermita' fisica

    Conferisce al giudice la potestà di differire l'esecuzione per grave infermità fisica; la valutazione e' discrezionale e richiede bilanciamento tra tutela della salute e esigenze di sicurezza.

  • art. 47-ter ord. pen., comma 1-ter

    E' prevista la possibilita' di disporre la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, quando il giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosita' del detenuto sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute

    Consente la detenzione domiciliare come misura alternativa quando il giudice ritiene necessario contemperare tutela della salute e contenimento della pericolosita'; implica valutazione concreta del domicilio e della pericolosita'.

  • art. 11 ord. pen.

    Riferimento alla possibilita' di ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura

    Le cure incompatibili con il regime detentivo possono richiedere ricovero in strutture esterne; la possibilita' di tali trasferimenti e' parte della valutazione della compatibilita' della detenzione con lo stato di salute.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione all'obbligo di motivazione e di corretto esame degli atti; la difesa ha invocato il vizio per mancata valutazione di istanze e memorie.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiama i vizi di motivazione e di violazione di legge come motivo di impugnazione; utilizzata dalla difesa per censurare il mancato esame degli elementi prodotti.

  • art. 286-bis cod. proc. pen., comma 2

    Richiamato quale norma per l'accertamento delle condizioni immunitarie (rilevante per art. 146); la Corte segnala che tali accertamenti devono essere conformi alle certificazioni sanitarie.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Disposizione sulla privacy: in caso di diffusione del provvedimento vanno omessi i dati identificativi personali.

Massime di principio

  • Quando sussistono documentazioni mediche contraddittorie o rilevanti dati clinici, il giudice che nega il differimento della pena o la detenzione domiciliare deve nominare un consulente tecnico per accertamenti specifici.
  • La valutazione della grave infermita' e' bifasica: prima una valutazione astratta della patologia (inquadramento nosografico e possibilita' di cura), poi una valutazione concreta circa la somministrazione delle terapie e la compatibilita' con l'istituto penitenziario o con strutture esterne.
  • Il giudice deve motivare il bilanciamento tra tutela della salute e esigenze di sicurezza pubblica/pericolosita' sociale, tenendo conto della storia delinquenziale, del comportamento carcerario, delle misure alternative pregresse e dell'idoneita' del domicilio.
  • Non e' sufficiente aderire senza motivazione alla relazione sanitaria della struttura carceraria definendola 'peritus peritorum'; occorre spiegare perche' si ritiene prevalente quella valutazione rispetto ad altri elementi in atti.
  • La mancata considerazione delle memorie difensive o l'omessa motivazione possono comportare l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per un nuovo giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.