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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26642/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di ingiunzione per il pagamento di contributi di bonifica relativi agli anni 2008 e 2009. La commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento dell’ingiunzione, ritenendo non provata dal Consorzio la delimitazione del perimetro di contribuenza e, quindi, il presupposto impositivo, anche perché non risultavano prodotti né il decreto di delimitazione né, secondo la CTR, il piano di classifica. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la sentenza avesse erroneamente affermato la mancata produzione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, nonché l’illogicità/incomprensibilità della motivazione; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 3, 10, comma 2, e 17, comma 1, r.d. 215/1933 e dell’art. 15 l.r. Toscana 34/1994, sostenendo di aver assolto l’onere probatorio e che fosse il contribuente a dover contestare specificamente piano di classifica e perimetro, oltre a negare la necessità di trascrivere il perimetro; 3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nell’omessa valutazione della documentazione prodotta (piano di classifica e perimetro di contribuenza). Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo la nullità della sentenza per asserita inammissibilità dell’appello del Consorzio e per mancata declaratoria del giudicato interno su parti della decisione di primo grado non impugnate.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del Consorzio, ritenendo fondati e connessi i primi tre motivi. Ha affermato che, nei contributi di bonifica, quando l’immobile risulti incluso nel perimetro di contribuenza e sia valutato nel piano di classifica, il vantaggio diretto e immediato per il fondo si presume; in tale situazione è il contribuente a dover provare l’inadempimento del Consorzio rispetto alle previsioni del piano, e non il Consorzio a dover dimostrare ulteriormente il beneficio. Nel caso concreto, il Consorzio aveva prodotto il piano di classifica e il contribuente non aveva contestato la mancata inclusione del proprio immobile nel piano, né aveva superato la presunzione di beneficio. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile perché non autosufficiente, non essendo stati riportati i motivi di appello asseritamente aspecifici. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente contro l’ingiunzione; ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico del controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene utilizzato per incanalare le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato come parametro della dedotta nullità/insufficienza della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    richiamato per denunciare la pretesa mancanza di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. sulla motivazione della sentenza

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce la distribuzione dell’onere della prova in materia di contributi di bonifica in relazione alla presenza o meno del piano di classifica e del perimetro di contribuenza

  • art. 3 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    richiamato come base della disciplina dei contributi di bonifica e del beneficio fondiario

  • art. 10, comma 2, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    richiamato quale norma che collega l’obbligo contributivo al vantaggio diretto e immediato dell’immobile

  • art. 17, comma 1, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    richiamato nel contesto della disciplina dei consorzi di bonifica e del loro potere impositivo

  • art. 15 l.r. Toscana n. 34/1994

    richiamato come disciplina regionale applicabile ratione temporis al contributo di bonifica

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo incidentale sulla specificità dei motivi di appello nel processo tributario

  • art. 860 c.c.

    indicato come norma che fonda la contribuzione consortile sul vantaggio arrecato al fondo

  • l. 13 febbraio 1933, n. 215

    richiamata per distinguere la delimitazione del perimetro di contribuenza dalla classificazione dei comprensori di bonifica

Massime di principio

  • In materia di contributi di bonifica, se l’immobile è incluso nel perimetro di contribuenza e risulta valutato nel piano di classifica approvato, il vantaggio diretto e immediato per il fondo si presume; il contribuente che contesti la pretesa deve dimostrare l’inadempimento del consorzio rispetto alle opere previste dal piano.
  • Quando il piano di classifica e il perimetro di contribuenza sono prodotti e non viene specificamente contestata l’inclusione del bene nel piano, non può pretendersi dal consorzio una prova ulteriore del beneficio già presunto dalla disciplina di settore.
  • In assenza di perimetro di contribuenza, di piano di classifica o di valutazione del singolo immobile nel piano, grava sul consorzio l’onere di provare sia la proprietà del bene ricadente nel comprensorio sia il concreto beneficio derivante dalle opere di bonifica.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve consentire alla Corte la verifica del contenuto dei motivi di gravame, secondo il principio di autosufficienza del ricorso.
  • La mancata specifica contestazione di un fatto decisivo non consente di far valere utilmente in cassazione un vizio di omesso esame, quando la doglianza si risolva in una diversa lettura della documentazione già prodotta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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