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Sentenza

Sentenza n. 11101/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento per l’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.188 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 29 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale «Concorsi ed esami» del 4 ottobre 2022, datato 16 febbraio 2023, notificato a mani in pari data, con cui la commissione sanitaria «visti gli esiti delle prove attitudinali e le risultanze del colloquio» giudicava il ricorrente «non idoneo», avendo «conseguito una media globale inferiore a 12/20»;

Giustizia amministrativa202306725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso per l'assunzione di 1.188 allievi agenti della Polizia di Stato, motivato con la non idoneità per media globale inferiore a 12/20

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava il giudizio di non idoneità e il conseguente provvedimento di esclusione dal concorso. Il ricorso era stato notificato prima della pubblicazione della graduatoria finale. Nel corso dell'udienza il Collegio rilevava, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria conclusiva, pubblicata il 9 maggio 2023. Il difensore sosteneva di avere impugnato anche tale atto, ma non ne forniva prova. Il ricorrente richiamava inoltre una clausola riferita alla graduatoria finale e al relativo decreto di approvazione, ancora da adottarsi e pubblicarsi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La graduatoria finale costituisce un atto autonomo, non conseguenza inevitabile dell'atto di esclusione, poiché comporta ulteriori valutazioni riferite anche agli altri partecipanti. Pertanto, la sua tempestiva impugnazione è necessaria affinché l'eventuale annullamento dell'esclusione possa produrre utilità concreta e non lasci inoppugnati gli atti successivi della procedura. La generica clausola con cui si indicava come impugnata la graduatoria finale e il relativo decreto, quando tali atti non erano ancora esistenti, è stata ritenuta una formula di stile, inidonea a individuare l'oggetto del giudizio. Il Collegio ha aggiunto che, anche attribuendo valore a tale clausola, il ricorso sarebbe stato inammissibile per mancata notificazione ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, quale il possibile profilo di improcedibilità derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria finale.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato avrebbe determinato l'inammissibilità, ove la clausola del ricorso fosse stata considerata un'effettiva impugnazione della graduatoria.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'atto di esclusione da una procedura concorsuale non esonera il candidato dall'impugnazione tempestiva della graduatoria finale, quando questa sia successivamente adottata, poiché la graduatoria è un atto autonomo che comporta ulteriori valutazioni e può consolidarsi se non impugnata.
  • La mancata impugnazione della graduatoria finale determina la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del solo atto di esclusione, poiché l'eventuale accoglimento non consentirebbe di rimuovere gli effetti dell'esito finale ormai inoppugnabile.
  • Una clausola generica relativa all'impugnazione di atti futuri o non ancora esistenti non individua validamente l'oggetto del giudizio e non può sostituire l'impugnazione dell'atto concretamente adottato.
  • Qualora la graduatoria finale sia effettivamente oggetto di impugnazione, il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato, secondo l'art. 41, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTutela del terzo

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