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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01151/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il giudizio di appello, che aveva rideterminato la pena per la ritenuta continuazione tra i reati, resta quindi fermo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto la continuazione tra i reati contestati e rideterminato la pena. Con memoria difensiva successiva ha insistito per l'accoglimento. I motivi dedotti lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, al comma 5 del medesimo art. 73, nonché agli artt. 81 cpv. e 133 c.p.; in sostanza si contestava la valutazione di merito compiuta dalla corte territoriale sia sulla qualificazione/ricostruzione dei fatti sia sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproducevano questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione adeguata, e che il terzo motivo investiva la discrezionalità del giudice di merito in tema di pena, non censurabile in legittimità se non per arbitrarietà o manifesta illogicità, qui escluse.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato come parametro della censura motivazionale, ma la Corte rileva che i profili dedotti erano già stati adeguatamente vagliati dal giudice di merito.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Invocato per lamentare un vizio di motivazione della sentenza impugnata; la Corte esclude la proponibilità delle doglianze perché già confutate in appello con argomentazione congrua.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata dalla difesa nella contestazione della valutazione giuridica e fattuale dei fatti accertati.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato dalla difesa; la Corte non entra nel merito della qualificazione, ritenendo le censure non consentite in sede di legittimità.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Evocato in relazione al riconoscimento della continuazione tra i reati, decisione già accolta in appello e non utilmente censurabile nei termini proposti.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per contestare il trattamento sanzionatorio; la Corte ribadisce che la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non arbitraria o manifestamente illogica.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di motivazione già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazione congrua.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di arbitrio o di manifesta illogicità della motivazione.
  • Il riconoscimento della continuazione tra reati, una volta motivato dal giudice di merito, non può essere efficacemente contestato in cassazione con doglianze che mirino soltanto a una diversa rivalutazione del fatto e della pena.
  • Quando il ricorso si limita a riproporre motivi già scrutinati nei gradi di merito senza evidenziare un effettivo vizio di legittimità, esso è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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