Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16350/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda proposta dal condominio per far accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio a favore della proprietà esclusiva del condomino ricorrente, servitù che questi assumeva di poter esercitare per accedere alla propria autorimessa interrata attraverso un viale condominiale. Il Tribunale aveva accolto la domanda condominiale, ordinando anche la riduzione in pristino del muro in calcestruzzo posto sul confine e demolito dal condomino per creare il passaggio. La Corte d'appello aveva confermato tale decisione. Il condomino proponeva poi revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c., deducendo due errori di fatto: che la Corte d'appello aveva ritenuto sottratta una parte del piazzale condominiale all'uso degli altri condomini, mentre l'area non era destinata a parcheggio; e che aveva attribuito al muro una funzione di sostegno della parte terminale del vialetto, funzione che la consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe invece riconosciuto. La Corte d'appello, investita della revocazione, ha dichiarato l'impugnazione inammissibile perché gli asseriti errori non avevano i requisiti dell'errore revocatorio. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con la giurisprudenza consolidata in materia di uso della cosa comune; tuttavia il ricorso non censurava la ratio della decisione impugnata, cioè l'inammissibilità della revocazione, ma si confrontava con asseriti errori di diritto relativi alla sentenza originariamente revocanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente non si è confrontato con l'effettiva decisione impugnata, ossia la declaratoria di inammissibilità della revocazione della sentenza d'appello, ma ha invece sviluppato censure di merito e di diritto riferite alla precedente sentenza sul rapporto tra uso della cosa comune e servitù di passaggio. Di conseguenza, il motivo non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    La revocazione straordinaria è proponibile solo per errori di fatto aventi i caratteri propri dell'errore revocatorio; non ogni errore prospettato dalla parte è idoneo a fondare l'impugnazione.

  • art. 1102 c.c.

    È evocato dal ricorrente come norma sull'uso della cosa comune, ma la Corte non entra nel merito della sua interpretazione perché la censura è ritenuta estranea alla decisione impugnata.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio della sentenza impugnata e mira invece a riesaminare questioni diverse da quelle decise.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si indirizzi a una decisione diversa o a questioni non decisive nel provvedimento effettivamente impugnato.
  • La revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c. richiede un errore percettivo che abbia i caratteri dell'errore revocatorio; non basta dedurre una diversa lettura delle risultanze processuali o contestare valutazioni giuridiche.
  • La violazione di legge non può essere dedotta in modo astratto o apodittico: occorre confrontarsi con l'effettivo contenuto della pronuncia impugnata e con il suo decisum.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese del giudizio e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàParti comuni
RamiProcesso civileDiritti realiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.