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Sentenza

Sentenza n. 718/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) del provvedimento dell’A.O. Santobono-Pausilipon, in data 6.12.2024, prot. n. 0025856, notificato in pari data, avente ad oggetto il diniego dell’istanza in data 8.11.2024, per il riconoscimento del diritto all’adeguamento del prezzo del contratto di appalto rep. n. 605 del 30.1.2024, relativo al servizio di portierato, custodia ed assistenza al pubblico; b) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, eventualmente già adottato, comunque lesivo degli interessi della ricorrente; nonché PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO della società Union Security S.p.A.: a) ad ottenere la modifica del citato contratto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 36/2023, ratione temporis applicabile, in esecuzione delle nuove tariffe orarie entrate in vigore con il nuovo CCNL vigilanza privata e servizi di sicurezza, con decorrenza dal 1°.1.2024; b) a procedere alla modifica del contratto d’appalto stipulato con Union Security, riconoscendo il maggior costo orario sostenuto ex lege e PER L’EFFETTO CONDANNARE l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Santobono-Pausilipon” al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 80.261,25;

Giustizia amministrativa202500630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di revisione e adeguamento del prezzo del contratto d'appalto relativo al servizio di portierato, custodia e assistenza al pubblico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa affidataria ha impugnato il diniego con cui l'Azienda ospedaliera aveva respinto la richiesta di adeguamento del prezzo del contratto, fondata sull'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2024, di un nuovo CCNL per la vigilanza privata e i servizi di sicurezza, recante l'introduzione della quattordicesima mensilità e l'aumento del costo orario del lavoro da euro 10,74 a euro 13,24. La ricorrente ha chiesto l'applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016, ritenendo integrata una circostanza imprevista e imprevedibile idonea a modificare l'equilibrio economico del contratto, nonché la condanna dell'Azienda al pagamento di euro 80.261,25. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, l'erronea esclusione in astratto dell'applicabilità dell'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. L'Amministrazione ha sostenuto che il disciplinare contrattualizzava esclusivamente l'adeguamento all'indice ISTAT e che la disposizione invocata riguardava soltanto modifiche o varianti progettuali in corso d'opera.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il diniego nella parte in cui escludeva a priori l'applicabilità dell'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016, ordinando all'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza. Il giudice ha precisato che il richiamo all'art. 10-bis l. 241/1990 è improprio, poiché le parti si trovavano nella fase esecutiva del contratto; tuttavia, l'Amministrazione non poteva omettere di esaminare concretamente la richiesta alla luce del parametro delle circostanze impreviste e imprevedibili. L'art. 106, comma 1, lett. c), può trovare applicazione anche a una richiesta di adeguamento dei prezzi quando l'impresa dimostri che l'aumento dei costi deriva da fatti eccezionali e imprevedibili, tali da superare l'alea contrattuale, e che tali circostanze abbiano comportato una modifica o implementazione delle prestazioni dell'aggiudicatario. Sebbene l'aumento del costo del lavoro sia normalmente prevedibile nei contratti di durata, l'eccezionalità del rinnovo del CCNL, intervenuto a soli nove mesi dal precedente, e l'introduzione della quattordicesima mensilità avrebbero richiesto un'adeguata istruttoria e una motivazione specifica. La revisione, comunque, è configurabile soltanto per le annualità successive alla prima, poiché per la prima annualità si presume che i prezzi contrattuali riflettano i costi attuali e l'equilibrio originario. Non è stata accolta direttamente la domanda di pagamento di euro 80.261,25, dovendo l'Amministrazione prima rivalutare l'istanza secondo i criteri indicati. L'Azienda è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016

    circostanze impreviste e imprevedibili

    La disposizione, normalmente riferita alle modifiche e varianti del contratto in corso d'opera, può applicarsi anche alle richieste di adeguamento dei prezzi se l'impresa dimostra fatti eccezionali e imprevedibili, idonei a superare l'alea contrattuale, e tali da comportare una modifica o implementazione delle prestazioni a suo carico.

  • art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016

    L'Amministrazione aveva ritenuto che la revisione dei prezzi potesse operare soltanto nelle ipotesi previste da tale disposizione; il TAR ha censurato l'esclusione aprioristica dell'applicazione della lett. c).

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il richiamo al preavviso di rigetto è improprio nella fase esecutiva del contratto; ciò non esclude però l'obbligo dell'Amministrazione di esaminare adeguatamente l'istanza di revisione.

  • art. 73 c.p.a.

    La ricorrente ha depositato memoria in vista dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • L'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016 può essere applicato anche a richieste di adeguamento dei prezzi di un contratto d'appalto, purché l'impresa provi che l'aumento dei costi derivi da fatti eccezionali e imprevedibili, idonei a superare l'alea contrattuale, e che tali circostanze abbiano comportato una modifica o implementazione delle prestazioni a carico dell'aggiudicatario.
  • L'Amministrazione non può respingere in astratto una richiesta di revisione dei prezzi ritenendo inapplicabile la disciplina delle circostanze impreviste e imprevedibili; deve svolgere un'istruttoria concreta e fornire una motivazione specifica sulle circostanze dedotte dall'impresa.
  • Nei contratti di durata, l'aumento del costo del lavoro è normalmente prevedibile; tuttavia, la straordinarietà di un rinnovo della contrattazione collettiva, valutata anche in relazione alla distanza temporale dal precedente rinnovo e all'entità degli incrementi, può imporre una verifica concreta del superamento dell'alea contrattuale.
  • La revisione dei prezzi è concepibile, in linea generale, soltanto per le annualità successive alla prima, poiché per la prima annualità si presume che i prezzi contrattuali riflettano i costi attuali e l'equilibrio economico originario.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAutotutela
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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