Ordinanza n. 6971/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - del decreto del 7/7/2025 di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia in Egitto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia in Egitto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, il decreto del 7 luglio 2025 con cui l’Ambasciata d’Italia al Cairo ha negato il visto d’ingresso per lavoro subordinato. Il diniego del visto è stato considerato connesso, per accessorietà, alla revoca del nulla osta al lavoro adottata dallo Sportello Unico Immigrazione di Milano. Il TAR ha esaminato d’ufficio la competenza territoriale, rilevando che l’atto presupposto era stato adottato da un’autorità avente sede nella circoscrizione del TAR Lombardia. La questione riguardava l’applicabilità dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., il rapporto tra competenza territoriale e connessione tra atti, nonché la possibilità di concentrare davanti a un unico giudice le impugnazioni relative a provvedimenti inseriti in una procedura unitaria.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Lombardia - Milano, davanti al quale il processo può essere riassunto. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. disciplini soltanto l’attrazione della competenza relativa all’atto presupposto non immediatamente lesivo e non autonomamente impugnabile verso quella dell’atto consequenziale lesivo; la disposizione non si applica quando l’atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo. Tuttavia, diniego del visto e revoca del nulla osta si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria finalizzata al rilascio del titolo richiesto. In applicazione dei principi del simultaneus processus, della concentrazione delle cause connesse, dell’effettività della tutela e della ragionevole durata del processo, nonché dell’art. 31 c.p.c. richiamato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., la causa accessoria relativa al diniego del visto deve essere trattata dal giudice territorialmente competente per la causa principale relativa alla revoca del nulla osta, ossia il TAR Lombardia - Milano. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
principio di inderogabilità della competenza territoriale
La competenza territoriale del giudice amministrativo è inderogabile, salvo le regole applicabili alla connessione tra cause.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
La disposizione riguarda l’impugnazione cumulativa dell’atto consequenziale lesivo e dell’atto presupposto non immediatamente lesivo; non si applica quando l’atto presupposto è autonomamente e immediatamente lesivo.
art. 1 c.p.a.
effettività della tutela giurisdizionale
Il principio di effettività giustifica, insieme alla connessione tra cause, la concentrazione del processo davanti a un unico giudice.
art. 2, comma 2, c.p.a.
ragionevole durata del processo
La ragionevole durata del processo costituisce una ragione per concentrare davanti allo stesso giudice cause connesse.
art. 32 c.p.a.
consente il cumulo delle domande giudiziali innanzi allo stesso giudice amministrativo
Conferma, sul piano sistematico, la possibilità di trattare unitariamente domande connesse davanti a un unico giudice amministrativo.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali
Consente il richiamo alle regole del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali.
art. 31 c.p.c.
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo
La domanda accessoria può essere trattata dal giudice competente per la domanda principale, anche quando le autorità che hanno adottato gli atti appartengono a diverse circoscrizioni territoriali.
Massime di principio
- L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. si applica all’impugnazione cumulativa di un atto consequenziale immediatamente lesivo e di un atto presupposto non immediatamente lesivo e non autonomamente impugnabile; non disciplina invece ogni ipotesi di connessione tra provvedimenti e non opera quando l’atto presupposto produce autonomamente e immediatamente una lesione.
- Quando provvedimenti adottati da amministrazioni diverse sono inseriti in una procedura sostanzialmente unitaria e tra le relative impugnazioni sussiste un rapporto di causa principale e causa accessoria, la concentrazione davanti a un unico giudice può essere giustificata dai principi del simultaneus processus, dell’effettività della tutela e della ragionevole durata del processo.
- La domanda accessoria può essere proposta davanti al giudice territorialmente competente per la domanda principale, in applicazione dell’art. 31 c.p.c. richiamato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., anche quando gli atti impugnati siano stati adottati da autorità appartenenti a diverse circoscrizioni territoriali.
- Un provvedimento individuale che produce effetti nei confronti di un soggetto specifico non può essere qualificato come atto generale soltanto perché i suoi effetti si riflettono o si propagano su una fase procedimentale più ampia.
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