Cassazione Civile, Ordinanza n. 00196/2026 del 03/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società resistente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IVA versata nel 2019, assumendo che una parte dell'imposta pagata in rivalsa al proprio fornitore di energia elettrica fosse stata indebitamente corrisposta perché nella base imponibile erano stati inclusi gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE). Il giudice di primo grado aveva negato la legittimazione della società a chiedere direttamente il rimborso all'Erario. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, invece, aveva accolto l'appello ritenendo sia che gli OGSE non costituissero corrispettivo della fornitura, sia che anche il cessionario potesse agire direttamente verso l'amministrazione finanziaria quando l'IVA assolta in rivalsa resti definitivamente incisa per effetto di operazioni esenti che non consentono la detrazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 17 e 18 d.P.R. n. 633/1972 per avere la sentenza riconosciuto al cessionario/committente un'azione diretta di rimborso verso il Fisco, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ammette tale azione solo in casi eccezionali di impossibilità o eccessiva difficoltà di recupero verso il cedente; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 13 d.P.R. n. 633/1972 per avere la sentenza escluso l'imponibilità IVA degli oneri generali del sistema elettrico. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, affermando che il cessionario non è legittimato a chiedere direttamente il rimborso dell'IVA indebitamente pagata in rivalsa, salvo ipotesi eccezionali non ravvisate nel caso concreto, e che la tutela ordinaria resta l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del cedente/prestatore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché la causa poteva essere decisa nel merito con la declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso della società contribuente per difetto di legittimazione a chiedere direttamente il rimborso IVA all'Erario. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare la violazione di legge.
artt. 17 e 18 d.P.R. n. 633/1972
disciplinano il meccanismo dell'IVA di rivalsa; la Corte ribadisce che il cessionario/committente non ha, di regola, un rapporto diretto con il Fisco per chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente pagata in rivalsa.
art. 13 d.P.R. n. 633/1972
norma invocata per contestare la non imponibilità degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
la Corte esclude la necessità del rinvio pregiudiziale perché la questione è risolvibile alla luce dei principi già affermati.
Massime di principio
- In materia di IVA di rivalsa indebitamente pagata, il cessionario o committente non è normalmente legittimato a domandare direttamente all'Erario il rimborso dell'imposta: il rapporto tributario intercorre tra amministrazione finanziaria e soggetto passivo che ha effettuato la cessione o la prestazione.
- Il soggetto che abbia versato in rivalsa un importo IVA non dovuto deve, di regola, agire nei confronti del proprio cedente/prestatore con l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito, e non verso l'amministrazione finanziaria.
- L'azione diretta del cessionario verso il Fisco è configurabile solo in ipotesi eccezionali, quando il rimborso nei confronti del cedente/prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile in concreto, secondo i principi di effettività del diritto unionale; non bastano difficoltà solo astratte o ipotetiche.
- Il fatto che il cessionario operi in regime di esenzione e non possa detrarre l'IVA non basta, da solo, a radicare una legittimazione diretta al rimborso nei confronti dell'Erario se manca un rapporto tributario diretto con l'amministrazione.
- Quando la questione di diritto è già risolvibile sulla base della giurisprudenza consolidata, non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
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