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Ordinanza

Ordinanza n. 108/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione del provvedimento prot. int. ARCH. 84/2025 del Questore della Provincia di Lodi emesso in data 11.7.2025 e notificato al ricorrente in data 15.7.2025, avente ad oggetto l’archiviazione per inammissibilità e il contestuale rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente in quanto carente delle condizioni o dei requisiti previsti dalla normativa vigente per essere ammessa, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202503223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Lodi di archiviazione per inammissibilità e contestuale rigetto dell’istanza del ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento del Questore di Lodi che aveva disposto l’archiviazione per inammissibilità e il contestuale rigetto della sua istanza, ritenendola priva delle condizioni o dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In sede cautelare il TAR aveva già ordinato alla Questura di acquisire una relazione documentata sui fatti di causa e aveva sospeso interinalmente l’esecuzione dell’atto. La Questura non ha ottemperato all’ordine istruttorio nel termine assegnato né successivamente, limitandosi a depositare alcuni atti del procedimento tramite l’Avvocatura dello Stato. Il testo non indica ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha reiterato l’ordine istruttorio già impartito, assegnando all’Amministrazione il termine di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la relazione di chiarimenti documentati, con avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio potrà trarre argomenti di prova dal comportamento dell’Amministrazione. Quanto alla cautelare, ha respinto interinalmente l’istanza, ritenendo venute meno allo stato le esigenze cautelari prospettate, poiché il ricorrente, come riferito dal suo difensore, è stato espulso dal territorio nazionale e si trova attualmente all’estero. L’esame definitivo dell’istanza cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 19 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla definizione della stessa.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non ottempera a un ordine istruttorio del giudice amministrativo e si limita a depositare documentazione parziale, il giudice può reiterare l’ordine, fissando un nuovo termine e avvertendo che l’ulteriore inottemperanza potrà fondare argomenti di prova ai sensi della disciplina processuale applicabile.
  • La tutela cautelare interinale può essere riconsiderata e respinta quando, per fatti sopravvenuti, vengono meno le esigenze cautelari concrete e attuali; nel caso esaminato, l’espulsione del ricorrente e la sua permanenza all’estero hanno escluso allo stato tali esigenze.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelareEspulsione e allontanamento
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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