Cassazione Civile, Ordinanza n. 19663/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il Tribunale di Catania aveva dichiarato il fallimento della società su richiesta del pubblico ministero e istanza di un creditore. La Corte d'appello di Catania, investita del reclamo della società debitrice, aveva confermato la decisione ritenendo, da un lato, che per escludere la fallibilità dovessero considerarsi tutti e tre gli esercizi anteriori e non solo il bilancio 2019 e, dall'altro, che i dati economici emergenti fossero comunque compatibili con uno stato di insolvenza. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 2, l. fall., sostenendo che gli ultimi bilanci dimostrassero il mancato superamento delle soglie dimensionali di fallibilità; con il secondo ha dedotto l'inesistenza dello stato di insolvenza ex artt. 1 e 5 l. fall., censurando la motivazione della Corte territoriale e sostenendo che fossero intervenuti rateizzazione di un debito fiscale e transazione con il creditore istante; con il terzo ha lamentato omesso esame del fatto della rateizzazione accordata da Riscossione Sicilia; con il quarto ha lamentato omesso esame del fatto che il residuo credito del creditore istante fosse inferiore a quanto ritenuto; con il quinto ha denunciato violazione dell'art. 15 l. fall., sostenendo che non fosse stata provata l'esistenza di debiti scaduti e non pagati almeno per la soglia minima richiesta in sede prefallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito sui presupposti dimensionali della non fallibilità e sulla sussistenza dello stato di insolvenza, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che lo stato di insolvenza è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile se sorretto da motivazione congrua e giuridicamente corretta, e che i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consentono di censurare la diversa valutazione di fatti comunque esaminati dal giudice, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo. È stata quindi confermata la declaratoria di fallimento e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, l. fall.
Le condizioni dimensionali di non fallibilità devono essere accertate dal giudice di merito sulla base dei dati rilevanti; in cassazione non è consentito chiedere un nuovo accertamento di fatto su tali presupposti.
art. 5 l. fall.
Lo stato di insolvenza consiste in un'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni dell'impresa e si desume da complessivi indici esteriori, non solo dagli inadempimenti specificamente allegati dal creditore istante.
art. 15 l. fall.
In sede prefallimentare la doglianza sull'insufficienza della prova dei debiti scaduti e non pagati non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la contestazione della diversa lettura o valorizzazione di fatti già esaminati dal giudice di merito.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore contributo unificato è pari a quello dovuto per il ricorso, ove previsto.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito delle risultanze istruttorie, né sui presupposti dimensionali della fallibilità né sull'accertamento dello stato di insolvenza, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- Lo stato di insolvenza dell'imprenditore va apprezzato in chiave complessiva e funzionale, sulla base della capacità di adempiere regolarmente le obbligazioni con mezzi propri o mediante finanza esterna; non è decisivo che i debiti indicati nell'istanza di fallimento siano di per sé integralmente quantificati o che alcuni siano stati oggetto di rateizzazione o accordi.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è ammessa la censura che miri soltanto a sostituire alla valutazione del giudice di merito una lettura alternativa delle stesse risultanze processuali.
- La verifica dei requisiti di fallibilità e dell'insolvenza è riservata al giudice di merito; il controllo di legittimità si limita alla correttezza giuridica del ragionamento decisorio e alla sua tenuta logico-formale.
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