Sentenza n. 2028/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III n. 8676/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l'appello contro la conferma dell'interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, già destinataria di un'interdittiva antimafia del 2020 e successivamente ammessa a controllo giudiziario conclusosi favorevolmente, ha impugnato per revocazione la sentenza del Consiglio di Stato n. 8676/2024 ai sensi dell'art. 106 c.p.a. e dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Ha dedotto un errore di fatto, sostenendo che il Collegio avesse omesso di percepire l'assenza di elementi indiziari nuovi e rilevanti successivi al controllo giudiziario e avesse quindi erroneamente ritenuto legittimo il rinnovo dell'interdittiva. La società ha inoltre riproposto, in sede rescissoria, le censure già formulate nell'appello: mancata adeguata ponderazione dell'esito positivo del controllo giudiziario e dei presupposti per le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011, violazione delle garanzie partecipative e mancata esternazione dei motivi ostativi al rilascio di un'informativa liberatoria. La ricorrente ha richiamato anche l'ordinanza del Tribunale per la Prevenzione che aveva dichiarato inammissibile una nuova richiesta di controllo giudiziario, ritenendola indicativa dell'avvenuta bonifica dell'impresa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. L'errore di fatto revocatorio consiste esclusivamente in una svista nella percezione dell'esistenza o del significato letterale di un atto o documento processuale; non ricorre quando la censura investe l'interpretazione, la ponderazione o la valutazione critica delle risultanze processuali, poiché ciò configura eventualmente un errore di giudizio e trasformerebbe la revocazione in un ulteriore grado di merito. Nel caso concreto, la questione relativa alla mancata considerazione degli elementi sopravvenuti al controllo giudiziario costituiva proprio il thema decidendum del giudizio originario ed era stata espressamente esaminata e motivatamente decisa sia dal TAR sia dal Consiglio di Stato. Non era quindi un fatto non percepito, ma una questione valutata in senso sfavorevole alla società. Il Collegio ha inoltre rilevato che il mero decorso del tempo è elemento neutro rispetto alla prognosi infiltrativa e che, in sede di aggiornamento dell'interdittiva, grava sull'impresa l'onere di allegare e documentare circostanze nuove idonee a escludere il pericolo di condizionamento; non grava invece necessariamente sul Prefetto l'onere di individuare fatti nuovi che attualizzino il rischio. L'esito favorevole del controllo giudiziario costituisce una circostanza rilevante, ma non impedisce al Prefetto di confermare l'interdittiva, purché la decisione sia adeguatamente motivata. La sentenza originaria aveva dato conto sia degli elementi già posti a base della prima interdittiva sia della perdurante operatività del sodalizio criminale nel territorio e dei rapporti di frequentazione tra i vertici dell'impresa e appartenenti al clan. Anche le garanzie partecipative erano state ritenute rispettate mediante memorie e audizione; la mancata ammissione alle misure ex art. 94-bis era stata motivata dalla persistente non occasionalità delle situazioni di agevolazione mafiosa. Non è stato quindi possibile procedere al riesame delle censure riproposte in sede rescissoria. La società è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
La revocazione delle sentenze del giudice amministrativo è ammessa nei casi previsti dal codice di procedura civile, tra cui l'errore di fatto richiamato dalla ricorrente.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio riguarda una svista o un abbaglio nella percezione degli atti processuali e non l'erronea valutazione o interpretazione delle prove e delle questioni controverse.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono una situazione di agevolazione mafiosa occasionale; nel caso concreto la continuità degli elementi e dei rapporti con il clan è stata ritenuta incompatibile con tale requisito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione consiste in una mera svista nella lettura o percezione dell'esistenza o del significato letterale degli atti processuali e non ricorre quando il giudice abbia esaminato la questione, ma l'abbia risolta mediante una valutazione delle prove o un'interpretazione ritenuta erronea dalla parte.
- Non è ammissibile utilizzare la revocazione per ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali o per censurare l'anomalia del percorso logico seguito dal giudice: tali doglianze attengono all'errore di giudizio e non possono trasformare la revocazione in un ulteriore grado di giudizio.
- Nell'aggiornamento di un'interdittiva antimafia, il mero decorso del tempo è di per sé neutro; spetta all'impresa allegare e documentare circostanze sopravvenute idonee a escludere l'attualità del pericolo di condizionamento mafioso.
- L'esito favorevole del controllo giudiziario costituisce una circostanza nuova e rilevante, ma non impedisce automaticamente la conferma dell'interdittiva antimafia, purché il Prefetto motivi adeguatamente sulla persistente attualità del rischio sulla base del contesto criminale e degli elementi riferibili all'impresa.
- La riproposizione, in sede rescissoria, dei motivi già decisi nella sentenza impugnata non consente il loro riesame quando il ricorso per revocazione sia inammissibile per insussistenza dell'errore di fatto.
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