Sentenza del 13/04/2016 n. 7266 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta proporzionale di registro relativo a un contratto di compravendita del 30 ottobre 1979, inizialmente assoggettato a imposta fissa in quanto ritenuto soggetto a IVA. Ha denunciato la violazione o errata applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. c), e della L. n. 1150 del 1942, art. 13, nonché l'omessa o insufficiente motivazione, contestando la qualificazione del terreno come inedificabile nonostante la classificazione urbanistica D/3 e le previsioni degli strumenti urbanistici del Comune di Tivoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo dei quesiti di diritto e del momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis alle impugnazioni contro sentenze pubblicate nell'aprile 2009. La Corte ha precisato che il motivo di ricorso non può sostituire il quesito di diritto né il quesito di fatto richiesti dalla norma. La ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
La formulazione del quesito deve avvenire a pena di inammissibilità.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, ciascun motivo fondato su violazioni di legge doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto; i motivi relativi a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione dovevano contenere un autonomo momento di sintesi o quesito di fatto. La mancanza di tali elementi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La ricorrente ha denunciato, da un lato, violazioni o falsa applicazione di norme di diritto e, dall'altro, un vizio di motivazione. Tuttavia, tali censure non sono state esaminate nel merito perché il ricorso non rispettava i requisiti formali previsti dall'art. 366-bis c.p.c.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. c)
La norma è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere l'assoggettamento dell'operazione a IVA anziché all'imposta proporzionale di registro. La Corte non ha esaminato la questione sostanziale, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
L. n. 1150 del 1942, art. 13
La disposizione è stata invocata in relazione alla disciplina urbanistica e alla qualificazione edificatoria del terreno. Anche tale questione non è stata valutata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Art. 378 c.p.c.
La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, ma tale memoria non poteva sanare la mancanza originaria dei quesiti di diritto e del momento di sintesi richiesti per l'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una norma processuale richiede, a pena di inammissibilità, un quesito o una sintesi conclusiva autonoma, la loro mancanza impedisce l'esame del merito, anche se il motivo contiene argomentazioni sostanzialmente fondate.
- Il quesito di diritto deve indicare sinteticamente i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice e quella che il ricorrente ritiene corretta; non è sufficiente riprodurre o illustrare genericamente il motivo.
- In caso di denuncia di vizio motivazionale, occorre individuare in modo autonomo il fatto controverso, la lacuna o contraddizione della motivazione e il collegamento tra tale vizio e una diversa possibile decisione.
- Una memoria successiva non può normalmente sostituire requisiti formali mancanti nell'atto introduttivo del giudizio di cassazione.
- Prima di discutere il merito di una controversia tributaria o urbanistica, è essenziale verificare i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione e la disciplina processuale applicabile in base alla data della decisione impugnata.
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