Cassazione Civile, Ordinanza n. 24405/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ripetizione/contestazione di rapporti bancari relativi a un conto corrente. In appello la banca originaria aveva ottenuto solo un parziale accoglimento: la Corte d’appello ha confermato la condanna dei convenuti al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale, dopo aver affrontato questioni su prescrizione delle rimesse e capitalizzazione degli interessi. Il ricorso per cassazione proponeva tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 2935 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provato, sulla base della non contestazione, un affidamento sul conto corrente tale da qualificare le rimesse come ripristinatorie e incidere sul decorso della prescrizione dell’azione di ripetizione; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su un motivo di appello relativo alla legittimità della clausola anatocistica e alla sua introduzione dopo il 30 giugno 2000; (3) violazione dell’art. 120, comma 2, TUB, come modificato dall’art. 25 d.lgs. 342/1999, per contestare la statuizione di merito sulla capitalizzazione degli interessi. La parte resistente ha eccepito l’inammissibilità o l’infondatezza delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: la valutazione della non contestazione e dell’esistenza dell’affidamento è attività riservata al giudice di merito e, comunque, la motivazione della Corte d’appello era sorretta anche da documentazione contrattuale che indicava il tasso debitorio entro e oltre i limiti dell’affidamento; inoltre la censura sulla necessità della forma scritta dell’affidamento non poteva essere utilizzata dalla banca, trattandosi di requisito assistito da nullità di protezione invocabile dal correntista. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza: il ricorso non riportava in modo sufficiente il contenuto effettivo del motivo d’appello e non criticava adeguatamente la ratio di inammissibilità per genericità. Il terzo motivo è stato a sua volta dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la Corte d’appello, dopo avere dichiarato inammissibile il motivo di appello, aveva svolto considerazioni sul merito solo ad abundantiam, non necessarie alla decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per escludere che la censura sulla prova dell'affidamento potesse fondare un vizio autonomamente dedotto senza specifico vizio motivazionale, trattandosi di valutazione rimessa al giudice di merito.
art. 2935 c.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito, collegata alla qualificazione delle rimesse come ripristinatorie.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare l'uso della non contestazione; la Corte ribadisce che l'accertamento di contestazione/non contestazione appartiene al merito.
art. 116 c.p.c.
Invocato insieme all'art. 115 c.p.c.; non viene ravvisata una violazione utile a sovvertire l'apprezzamento del giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio per difetto di specificità del motivo di ricorso.
art. 120, secondo comma, T.U.B.
Richiamato in relazione alla disciplina della capitalizzazione degli interessi bancari successiva alle modifiche del 1999.
art. 117 T.U.B.
Indicato come norma che richiede, in via generale, la forma scritta del contratto di apertura di credito.
art. 127 T.U.B.
Richiamato per affermare che la forma scritta è assistita da nullità di protezione e può essere fatta valere dal correntista, non dalla banca.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, da interpretare in modo elastico ma pur sempre idoneo a rendere comprensibile il contenuto del motivo d'appello denunciato.
Massime di principio
- L'accertamento della sussistenza o meno della contestazione di un fatto allegato da una parte appartiene al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione.
- Quando si deduce che un conto corrente era affidato, la prova dell'affidamento può emergere non solo dalla non contestazione, ma anche dalla documentazione contrattuale prodotta in giudizio.
- La forma scritta richiesta per il contratto di apertura di credito è presidio di nullità di protezione: la sua mancanza può essere fatta valere dalla parte tutelata dalla norma, non dalla banca che intenda giovarsene.
- Nel giudizio di appello, il motivo è ammissibile solo se contiene una critica effettiva alla ratio decidendi della sentenza impugnata, oltre alla mera indicazione dell'oggetto dell'impugnazione.
- Nel ricorso per cassazione che denunci l'omessa pronuncia su un motivo di appello, il motivo deve essere specificamente e sufficientemente identificato; una indicazione generica non consente il controllo di autosufficienza.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile un motivo e svolge poi argomentazioni ulteriori sul merito ad abundantiam, tali argomentazioni non impongono un autonomo onere di impugnazione e non possono essere oggetto di censura se manca interesse.
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