Cassazione Civile, Ordinanza n. 09987/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI per l’anno 2010 relativo ad aree ed opifici industriali siti nel Comune, di proprietà del Consorzio A.S.I. Il giudice d’appello aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo corretta la base imponibile determinata sul valore venale degli immobili. Il Comune ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 1, comma 2, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, perché la base imponibile avrebbe dovuto essere determinata tenendo conto delle risultanze contabili del bilancio 2010 del contribuente, in particolare del costo di realizzazione degli impianti e delle opere infrastrutturali; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere la CTR attribuito adeguato valore probatorio al bilancio d’esercizio dell’ente ai fini della determinazione della base imponibile ICI con riferimento ai costi di realizzazione delle opere.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari del controricorrente sulla notificazione del ricorso e sulla pretesa inammissibilità per doppia conforme o difetto di specificità. Ha poi accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, rilevando che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto e posseduti da imprese la base imponibile ICI va determinata, secondo il criterio legale, sul valore risultante dalle scritture contabili (costo di acquisto o di costruzione, aumentato dei costi incrementativi e al lordo degli ammortamenti), non sul generico valore venale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità della notificazione del ricorso è stata ritenuta sanata per raggiungimento dello scopo, poiché il controricorrente si è costituito tempestivamente e non ha dedotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
art. 116 c.p.c.
La censura è stata proposta per lamentare il mancato apprezzamento del valore probatorio del bilancio, ma è stata poi assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma sul riparto dell'onere della prova in relazione alla determinazione della base imponibile; il motivo è stato assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del secondo motivo, poi assorbito.
art. 1, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato nel primo motivo, in relazione alla disciplina dell’ICI.
art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto e posseduti da imprese, la base imponibile va determinata secondo il valore risultante dalle scritture contabili, cioè dal costo di acquisto o di costruzione, aumentato dei costi incrementativi, al lordo degli ammortamenti.
art. 5, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato solo per ricostruire il quadro normativo previgente e l'ipotesi della rendita presunta, non applicabile alla fattispecie dopo la riforma richiamata dalla Corte.
art. 11, commi 1, 2 e 2-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Indicati come disposizioni abrogate dalla legge n. 296/2006 a decorrere dall'annualità 2007.
art. 7, comma 3, d.l. 11 luglio 1992, n. 333
Norma richiamata quale criterio di determinazione del valore contabilizzato dei fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto.
art. 10, comma 5, legge 7 agosto 1997, n. 266
Richiamato per la disciplina del trasferimento delle funzioni e dei beni alle Regioni e ai consorzi di sviluppo industriale.
art. 36, commi 4 e 5, legge 5 ottobre 1991, n. 317
Richiamato quale base normativa della costituzione dei consorzi di sviluppo industriale e del trasferimento dei beni.
art. 2, lett. a, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Gli impianti e le opere di infrastrutturazione sono stati qualificati come beni imponibili ai fini ICI in quanto immobili strumentali all'attività imprenditoriale.
art. 1, comma 1, lett. a, legge 31 agosto 2022, n. 130
Richiamato solo per l'attualizzazione dell'organo giurisdizionale di rinvio.
Massime di principio
- In tema di ICI, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto e posseduti da imprese, la base imponibile si determina secondo il criterio legale del valore risultante dalle scritture contabili, ossia sul costo di acquisto o di costruzione aumentato dei costi incrementativi e al lordo degli ammortamenti, non sul mero valore venale del bene.
- Il criterio del valore contabilizzato richiede che il bene sia distintamente contabilizzato e che vi sia una puntuale correlazione tra il costo indicato in contabilità e il singolo fabbricato cui la futura rendita catastale si riferirà.
- Le opere e gli impianti infrastrutturali trasferiti a un consorzio di sviluppo industriale e strumentali alla sua attività possono costituire beni imponibili ai fini ICI.
- La notificazione del ricorso per cassazione affetta da irregolarità può essere sanata per raggiungimento dello scopo quando la controparte si costituisce tempestivamente e non allega alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Quando il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe le ulteriori censure, la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per il riesame conforme ai principi di diritto enunciati.
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