Sentenza del 20/09/2022 n. 4000 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Notificazioni - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo Posta privata - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita tramite operatore di posta privata, sostenendo che le notifiche dovessero essere riservate alla societa Poste Italiane in base alla normativa vigente. La questione attiene alla natura dell'atto (amministrativo vs giudiziario) e all'applicabilità delle norme sulla liberalizzazione dei servizi postali.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittima la notifica a mezzo posta privata delle cartelle di pagamento, qualificando tali cartelle come atti amministrativi e non giudiziari. Ha inoltre chiarito che la riserva della notifica a favore di Poste Italiane (introdotta da modifiche normative) è stata interpretata e successivamente delimitata, per effetto delle disposizioni sul mercato postale e delle successive modifiche legislative, alla notificazione di atti giudiziari e alle violazioni del Codice della strada. Pertanto la notifica impugnata è stata considerata valida. La decisione richiama orientamenti della Cassazione (ex multis Cass. SU 8416/2019; Cass. 13363/2020; Cass. 5942/2022).
Norme richiamate
legge 25 luglio 1999, n. 265, art. 10, comma 6
Ha modificato precedenti disposizioni (tra cui l'art. 18 della l. n. 689/1981) disponendo una riserva di notificazione a favore di Poste, ma la giurisprudenza ha interpretato tale riserva in modo limitato rispetto alla generalità delle notifiche amministrative.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18
Norma originaria soggetta a modifiche; l'intervento della l. n. 265/1999 ha inciso sulla disciplina delle notifiche, ma la portata della riserva è stata ridimensionata in relazione alla liberalizzazione del servizio postale.
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 261, art. 4
Ha liberalizzato il mercato dei servizi postali consentendo agli operatori privati di svolgere attività di spedizione e notifica; tale liberalizzazione è centrale per ritenere ammissibili le notifiche effettuate da operatori postali privati quando l'atto ha natura amministrativa.
decreto legislativo 22 maggio 2011, n. 58 (modifica al d.lgs. n. 261/1999, art. 4)
Ha contribuito a chiarire/limitare la riserva delle notifiche a Poste Italiane, configurando la riserva sostanzialmente per le notifiche di atti giudiziari e, specificamente, per le violazioni del Codice della strada, non estendendola automaticamente a tutte le notifiche di atti amministrativi come le cartelle di pagamento.
Massime di principio
- Le cartelle di pagamento, avendo natura di atto amministrativo, possono essere notificate tramite operatori postali privati salvo che una norma specifica riservi espressamente la notifica a un soggetto determinato.
- Occorre verificare la normativa vigente alla data della notifica: la disciplina applicabile è quella in vigore al momento della notifica e le modifiche legislative possono limitare o ampliare la riserva di notifica a particolari operatori.
- Distinguere sempre fra atti giudiziari (per i quali può permanere la riserva a Poste Italiane) e atti amministrativi come le cartelle di pagamento; la natura dell'atto è decisiva per la legittimità del mezzo di notifica.
- Nel valutare la validità della notifica, controllare le modalità tecniche e le prove dell'avvenuta consegna (avviso di giacenza, ricevuta, firma del destinatario, procedure previste dall'operatore privato) poiché la conformità formale può essere oggetto di impugnazione.
- Se esiste una norma speciale che espressamente riserva la notifica a Poste Italiane o a un altro soggetto per un determinato tipo di atto, tale riserva deve essere rispettata; in mancanza, prevale la possibilità di utilizzo di operatori postali privati.
- Consultare la giurisprudenza recente: la Corte di cassazione ha fornito chiarimenti costanti su questa materia, utile per orientare il comportamento pratico e le impugnazioni.
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