Cassazione Penale, Sentenza n. 46374/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza di proscioglimento per peculato (art. 314 c.p.), sostenendo che le somme pervenute alla Questura di Milano tramite bonifici e liberalità, pur talvolta intestate alla Falcicchia, erano destinate alla realizzazione di progetti dell'Ufficio e quindi dovevano considerarsi patrimonio della pubblica amministrazione; quindi la disponibilità del denaro sarebbe riconducibile alla funzione pubblica esercitata dall'imputata (possesso "per ragione del suo ufficio").
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui le somme erano frutto di donazioni modali e di una gestione di fundraising intuitu personae, non convertite in patrimonio pubblico; il possesso fiduciario conferito dai donatori alla Falcicchia esclude la "ragione d'ufficio" richiesta dall'art. 314 c.p. per integrare il peculato. Eventuali profili di responsabilità restano disciplinari o civilistici ma non penali.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
richiede che il pubblico ufficiale abbia il possesso del bene di cui si appropria "per ragione del suo ufficio o servizio"
La Corte ha interpretato che il reato di peculato richiede che il possesso o la disponibilità del denaro sia functionalmente collegato all'ufficio; un affidamento meramente intuitu personae esclude tale ragione funzionale
art. 316 cod. pen.
distinto perché punisce l'appropriazione "nell'esercizio delle funzioni o del servizio" (peculato mediante profitto dell'errore altrui)
La Corte distingue nettamente 314 e 316 c.p.: l'art. 316 attiene a condotte nell'esercizio del servizio, mentre l'art. 314 richiede possesso per ragione dell'ufficio
art. 61 n.9 cod. pen.
Richiamato per spiegare la differenza tra peculato e appropriazione indebita aggravata: il possesso intuitu personae è compatibile con l'appropriazione indebita aggravata ma non con il peculato quando manca la ragione d'ufficio
art. 61 n.11 cod. pen.
Citato in relazione all'aggravante per abuso di relazioni di prestazione di opera; la Corte osserva che le liberalità modali non configurano automaticamente questa fattispecie penale, essendo piuttosto disciplinate civilisticamente
art. 793 cod. civ.
norma sulle donazioni modali
Le liberalità con indicazione della prestazione (donazioni modali) costituiscono vincolo di destinazione che rileva sul piano civile (azioni di adempimento o di risoluzione) ma non necessariamente come trasferimento di patrimonio pubblico ai fini penali
Massime di principio
- Per integrare il reato di peculato (art. 314 c.p.) è necessario dimostrare che il pubblico ufficiale possedeva o aveva la disponibilità del bene "per ragione del suo ufficio"; la mera coincidenza occasionale tra funzione e possesso non è sufficiente
- Donazioni modali o liberalità destinate a progetti pubblici, quando attribuite intuitu personae e gestite fuori dalle procedure di amministrazione pubblica, possono non integrare il patrimonio pubblico e quindi escludere il peculato, lasciando aperti rimedi civilistici o disciplinari
- Se il denaro entra formalmente nel patrimonio dell'amministrazione e la sua gestione è conforme alle regole pubbliche, la condotta del pubblico ufficiale può configurare peculato; pertanto l'elemento fattuale (dove e come sono confluite le somme, titolarità e vincoli) è cruciale e va provato dal PM
- La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova: contestare la lettura delle causali o la qualificazione dei fatti come 'destinazione al patrimonio pubblico' è tipicamente questione di fatto inammissibile in cassazione
- In presenza di rapporti di fiducia o di gestioni "contra legem" o abusive, la qualificazione penale dipende dalla natura giuridica del possesso ottenuto (se trasferisce proprietà o solo disponibilità fiduciaria) e dal collegamento funzionale con l'ufficio
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