Circolare numero 167 del 12-12-2014
1. Disciplina e soggetti destinatari 2. Prestazioni: causali – durata – misura 3. Limiti di spesa e monitoraggio 4. Istruzioni procedurali 5. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’estensione, dal 1° gennaio 2014, del trattamento straordinario di integrazione salariale e dei contratti di solidarietà ai partiti e movimenti politici e alle loro articolazioni territoriali, indipendentemente dal numero di dipendenti. Vengono richiamati i decreti ministeriali attuativi, i requisiti dei lavoratori, le causali ammesse, le durate massime, i limiti di spesa e le modalità di monitoraggio. Sono inoltre fornite le istruzioni operative per la presentazione delle domande, per il pagamento diretto INPS e per la rilevazione contabile dei nuovi oneri, recuperi e partite da definire.
Estensione della CIGS e dei contratti di solidarietà ai partiti e movimenti politici
Estensione della CIGS e dei contratti di solidarietà ai partiti politici
La circolare disciplina l’applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale e dei contratti di solidarietà ai partiti e movimenti politici, nonché alle loro articolazioni e sezioni territoriali, in attuazione dell’art. 16 del DL n. 149/2013 convertito dalla L. n. 13/2014. L’intervento decorre dal 1° gennaio 2014 ed è accompagnato dalle istruzioni ministeriali e INPS per l’accesso, la gestione del finanziamento, il monitoraggio della spesa e la rilevazione contabile.
Soggetti interessati e quadro normativo
La disciplina si applica ai partiti e movimenti politici di cui alla legge n. 157/1999, senza alcun riferimento al numero dei dipendenti, e alle rispettive articolazioni territoriali. La circolare richiama il decreto ministeriale n. 81401 del 22 aprile 2014, che ha definito le modalità attuative dell’art. 16, e il decreto n. 82762 del 27 giugno 2014, che ha fissato i criteri per l’esame delle istanze di accesso al trattamento di integrazione salariale.
Viene inoltre precisato che i partiti politici già costituiti alla data di entrata in vigore del DL n. 149/2013 potevano accedere agli ammortizzatori sociali anche prima della scadenza del termine di iscrizione al Registro previsto dall’art. 4 del medesimo decreto, fissato al 28 dicembre 2014.
Prestazioni ammissibili e requisiti dei lavoratori
Le prestazioni riconosciute sono la CIGS e il contratto di solidarietà. Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti dei partiti e movimenti politici e delle relative articolazioni territoriali che abbiano almeno 90 giorni di anzianità lavorativa presso il medesimo datore di lavoro alla data della domanda al Ministero.
Non si applica, invece, la disciplina della mobilità.
Causali ammesse e procedura di esame
Le istanze possono essere presentate per le seguenti causali:
- crisi, inclusa la cessazione totale o parziale dell’attività;
- riorganizzazione;
- contratto di solidarietà.
Per le causali di crisi e riorganizzazione si applica la procedura di esame congiunto prevista dall’art. 2 del DPR n. 218/2000. Per i contratti di solidarietà, la riduzione dell’orario di lavoro deve essere definita secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4 e 6 del DM n. 46448 del 10 luglio 2009.
L’esame delle domande è affidato alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che verifica la sussistenza delle causali secondo i criteri del DM n. 82762 e, prima dell’adozione di ciascun decreto, effettua una stima preventiva dell’onere e delle risorse residue.
Durata massima degli interventi
I limiti temporali indicati sono i seguenti:
- 12 mesi per i programmi di crisi;
- 24 mesi per i programmi di riorganizzazione, con possibilità di due proroghe, ciascuna non superiore a 12 mesi;
- 24 mesi per i contratti di solidarietà, prorogabili di ulteriori 24 mesi o di 36 mesi per i territori del Mezzogiorno.
Resta fermo il limite complessivo dei 36 mesi nel quinquennio fisso previsto dall’art. 1, comma 9, della L. n. 223/1991 e dall’art. 4, comma 35, del DL n. 510/1996 convertito dalla L. n. 608/1996.
Inoltre, nell’ambito dei programmi ammessi, le istanze e i relativi decreti autorizzativi hanno durata massima annuale, in coerenza con il vincolo delle risorse annualmente disponibili.
Misura delle prestazioni e modalità di pagamento
Le integrazioni salariali vengono erogate con pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del DM n. 82762.
Per i contratti di solidarietà, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, è prevista una maggiorazione del 10% della retribuzione persa per effetto della riduzione dell’orario, ai sensi dell’art. 1, comma 186, della L. n. 147/2013. Tale maggiorazione è imputata al finanziamento previsto dall’art. 16, comma 2, del DL n. 149/2013, che per il 2014 ammonta a 15 milioni di euro.
Limiti di spesa e monitoraggio finanziario
Il comma 2 dell’art. 16 del DL n. 149/2013 autorizza:
- 15 milioni di euro per l’anno 2014;
- 8,5 milioni di euro per l’anno 2015;
- 11,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
La copertura è assicurata mediante utilizzo di quota parte dei risparmi derivanti dalle disposizioni dell’art. 14, comma 1, lettera b), e comma 2, del medesimo decreto.
Il D.I. n. 81401/2014 stabilisce che i trattamenti possano essere erogati entro il limite risultante dalla somma degli stanziamenti pubblici e dei contributi dovuti annualmente dai partiti e movimenti politici. In linea con ciò, il DM n. 82762 prevede che l’INPS quantifichi annualmente le risorse disponibili, tenendo conto dello stanziamento annuo e della contribuzione dovuta.
La circolare ricorda inoltre che, al punto 7 della circolare INPS n. 87/2014, sono stati istituiti nuovi conti per la rilevazione contabile del contributo ordinario destinato al finanziamento della CIGS. Il monitoraggio della spesa avviene tramite le procedure informatiche esistenti e attraverso rendiconti annuali trasmessi al Ministero del Lavoro, con rilevazione delle prestazioni erogate, della contribuzione figurativa e, ove spettanti, di ANF e TFR.
Istruzioni operative per la presentazione delle domande
Dopo il decreto di concessione, per ottenere il pagamento delle integrazioni salariali è necessario trasmettere telematicamente all’INPS:
- il mod. IG15/Str, cod. SR40;
- i modelli IGStr/Aut, cod. SR41, relativi ai lavoratori.
La trasmissione avviene tramite il sito INPS, nel percorso Servizi online > Servizi per le aziende e consulenti > CIG > Invio domande CIGS o CIG in deroga, dove è disponibile anche il manuale operativo.
Nella procedura informatica di autorizzazione CIGS sono inseriti due nuovi codici evento:
- codice intervento 300, evento 020 “partiti politici”;
- codice intervento 306, evento 081 “contratti di solidarietà - partiti politici”.
Istruzioni contabili
Per l’imputazione contabile degli oneri derivanti dall’erogazione diretta delle prestazioni sono istituiti, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, i seguenti conti:
- GAU30183, per l’integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici;
- GAU30184, per l’integrazione salariale straordinaria corrisposta ai medesimi lavoratori in caso di contratti di solidarietà.
Il debito per i trattamenti straordinari è rilevato al conto GPA10029. Le somme non riscosse dai beneficiari vengono evidenziate nel partitario del conto GPA10031 con il codice bilancio 03074. Gli eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate sono imputati al conto GAU24183, associato al codice bilancio 01094.
Le partite ancora da definire a fine esercizio confluiscono, tramite la ripartizione del saldo del conto GPA00032, al conto GAU00030, che è utilizzato anche per i crediti divenuti inesigibili. I rapporti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il rimborso degli oneri sono curati direttamente dalla Direzione generale.
Aggiornamento del piano dei conti
La circolare segnala infine che nell’allegato n. 1 sono riportate le variazioni apportate al piano dei conti, conseguenti all’introduzione dei nuovi conti e dei nuovi codici di bilancio necessari alla gestione delle prestazioni e dei relativi recuperi.
Punti principali
Estensione della disciplina e soggetti destinatari
Dal 1° gennaio 2014 la disciplina della CIGS e dei contratti di solidarietà è estesa ai partiti e movimenti politici di cui alla legge n. 157/1999, nonché alle loro articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti. La circolare richiama il decreto ministeriale n. 81401 del 22 aprile 2014, che ha definito le modalità attuative, e il decreto n. 82762 del 27 giugno 2014, che ha stabilito i criteri per l’esame delle istanze. È chiarito che i partiti già costituiti alla data di entrata in vigore del DL n. 149/2013 potevano accedere agli ammortizzatori anche nelle more della scadenza del termine di iscrizione al Registro ex art. 4 del medesimo decreto.
Prestazioni ammissibili, requisiti e causali
Le integrazioni salariali straordinarie e i contratti di solidarietà possono essere concessi ai lavoratori dipendenti dei partiti e movimenti politici e delle loro articolazioni territoriali con almeno 90 giorni di anzianità presso il medesimo datore di lavoro alla data della domanda. Le causali ammesse sono crisi, ivi compresa la cessazione totale o parziale dell’attività, riorganizzazione e contratto di solidarietà. Per crisi e riorganizzazione si applicano la normativa e la procedura di esame congiunto di cui all’art. 2 del DPR n. 218/2000; per i contratti di solidarietà la riduzione dell’orario deve rispettare le modalità previste dal DM n. 46448/2009.
Durata delle prestazioni e limiti temporali
La durata massima è fissata in 12 mesi per i programmi di crisi, 24 mesi per i programmi di riorganizzazione con possibilità di due proroghe fino a 12 mesi ciascuna, e 24 mesi per i contratti di solidarietà, prorogabili di ulteriori 24 mesi o di 36 mesi per i territori del Mezzogiorno. Rimane fermo il computo dei 36 mesi nel quinquennio fisso previsto dalla legge n. 223/1991 e dal DL n. 510/1996 convertito dalla legge n. 608/1996. Le istanze e i relativi decreti di autorizzazione hanno durata massima annuale ai fini del rispetto del plafond finanziario annuo.
Misura delle prestazioni e pagamento
Le prestazioni sono erogate con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS. Per i contratti di solidarietà è prevista, per i periodi di competenza dell’anno 2014, una maggiorazione del 10% della retribuzione persa per effetto della riduzione di orario, ai sensi della legge n. 147/2013. Tale maggiorazione grava sul finanziamento previsto dall’art. 16, comma 2, del DL n. 149/2013, pari per il 2014 a 15 milioni di euro.
Limiti di spesa e monitoraggio delle risorse
L’art. 16, comma 2, del DL n. 149/2013 autorizza 15 milioni per il 2014, 8,5 milioni per il 2015 e 11,25 milioni annui dal 2016, con copertura a valere sui risparmi di spesa previsti dal medesimo decreto. I trattamenti possono essere erogati solo entro il limite determinato dalla somma degli stanziamenti pubblici e dei contributi dovuti annualmente dai partiti e movimenti politici. L’INPS deve quantificare annualmente le risorse disponibili e monitorare la spesa tramite procedure informatiche e rendiconti annuali al Ministero del Lavoro, includendo prestazioni, contribuzione figurativa, ANF e TFR se spettanti.
Istruzioni procedurali per le domande
Dopo il decreto di concessione, per ottenere il pagamento occorre trasmettere telematicamente all’INPS il mod. IG15/Str (cod. SR40) e i modelli IGStr/Aut (cod. SR41) relativi ai lavoratori, tramite il portale INPS nella sezione Servizi per le aziende e consulenti > CIG > Invio domande CIGS o CIG in deroga. La procedura informatica di autorizzazione CIGS è aggiornata con i nuovi codici evento: 020 per "partiti politici" sotto il codice intervento 300 e 081 per "contratti di solidarietà - partiti politici" sotto il codice intervento 306.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione degli oneri sono istituiti i conti GAU30183 per la CIGS corrisposta direttamente ai lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici e GAU30184 per i contratti di solidarietà. Il debito per i trattamenti è rilevato al conto GPA10029; le somme non riscosse dai beneficiari sono evidenziate sul partitario del conto GPA10031 con il codice bilancio 03074; i recuperi di prestazioni indebite sono imputati al conto GAU24183, abbinato al codice bilancio 01094. Le partite ancora da definire a fine esercizio confluiscono, tramite GPA00032, al conto GAU00030, utilizzabile anche per i crediti divenuti inesigibili. I rapporti con il Ministero del Lavoro per il rimborso degli oneri sono curati direttamente dalla Direzione generale.
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