Circolare numero 168 del 12-12-2014
1.Premessa 2. Le attività delle Direzioni Centrali 2.1. Acquisizione dei dati anagrafici, retributivi e contributivi dell’aderente 2.2. Costituzione e valorizzazione delle posizioni figurative 2.3. Conferimento del montante figurativo di previdenza complementare 3. Le attività delle sedi provinciali e territoriali 3.1. La registrazione delle adesioni 3.2. Gestione delle variazioni anagrafiche e sanatoria delle anomalie 4. Le attività delle amministrazioni 4.1. L’invio del modulo di adesione alle sede Inps – gestione dipendenti pubblici di competenza 4.2. Compilazione ed invio della ListaPosPa completa degli elementi necessari per la gestione delle attività connesse alla previdenza complementare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce alle sedi INPS e alle amministrazioni pubbliche le istruzioni operative per gestire le adesioni al Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani da parte dei giornalisti dipendenti di pubbliche amministrazioni. Disciplina la registrazione delle nuove adesioni, l’acquisizione dei dati anagrafici, retributivi e contributivi tramite ListaPosPa, la costituzione e rivalutazione delle posizioni figurative di previdenza complementare e il successivo conferimento del montante al Fondo alla cessazione del rapporto. Vengono inoltre chiariti ruoli e responsabilità di direzioni centrali, sedi territoriali e amministrazioni, oltre ai dati minimi necessari nei moduli di adesione fino all’aggiornamento della modulistica del Fondo.
Indicazioni operative per adesioni e posizioni figurative al Fondo pensione complementare giornalisti italiani per dipendenti pubblici giornalisti
Indicazioni operative per i giornalisti dipendenti pubblici iscritti al Fondo pensione complementare
La circolare definisce il processo di gestione delle adesioni e delle posizioni di previdenza complementare per i giornalisti dipendenti di pubbliche amministrazioni che aderiscono al Fondo pensione complementare giornalisti italiani. L’obiettivo è coordinare attività centrali e territoriali dell’INPS e adempimenti delle amministrazioni datrici di lavoro, in attesa dell’aggiornamento della modulistica e delle procedure di scambio dati con il Fondo.
Quadro normativo e ambito applicativo
Il documento richiama la nota operativa Inpdap n. 9 del 10 settembre 2007, il DPCM 20 dicembre 1999 e successive modifiche in materia di Tfr e previdenza complementare, nonché la disciplina generale applicabile ai dipendenti pubblici. Viene ribadito che i giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni sono soggetti alle regole ordinarie sui trattamenti di fine servizio, fine rapporto e previdenza complementare.
Il Fondo pensione complementare giornalisti italiani, iscritto all’albo dei fondi pensione dal 23 novembre 1999, è destinato ai lavoratori che svolgono attività giornalistica e ai quali si applica il contratto collettivo nazionale dei giornalisti italiani.
Accantonamento figurativo e conferimento al Fondo
Per i dipendenti pubblici iscritti alle gestioni Tfs e Tfr che aderiscono al Fondo, l’INPS deve:
- acquisire le informazioni relative all’adesione;
- accantonare figurativamente le quote di Tfr destinate alla previdenza complementare;
- accantonare anche le eventuali quote aggiuntive pari all’1,5% su base Tfs per il personale che ne abbia titolo;
- rivalutare gli accantonamenti figurativi in base al tasso corrispondente alla media dei rendimenti dei fondi pensione inclusi in un paniere individuato dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2005, emanato ai sensi dell’art. 2, comma 5, del DPCM 20 dicembre 1999;
- conferire al Fondo, alla cessazione del rapporto di lavoro, il montante formato dalle quote accantonate e rivalutate.
In assenza di accordi specifici per i giornalisti dipendenti pubblici, le quote figurative sono quelle previste dal DPCM 20 dicembre 1999 e successive modifiche:
- 2% della retribuzione utile ai fini Tfr e 1,5% della base utile ai fini Tfs per il personale assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 che, aderendo al Fondo, opta per la trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto;
- 6,91% della retribuzione utile ai fini Tfr, cioè l’intero accantonamento di Tfr maturato dopo l’adesione, per il personale a tempo determinato o per il personale a tempo indeterminato assunto dopo il 31 dicembre 2000.
Attività delle direzioni centrali
La Direzione centrale pensioni e le altre direzioni centrali coinvolte gestiscono l’acquisizione dei dati anagrafici, retributivi e contributivi tramite le procedure di fornitura telematica ListaPosPa dell’Uniemens, elaborate nel Sistema informativo previdenza complementare (Sin PrevCompl). L’acquisizione dei dati trasmessi dai datori di lavoro consente l’aggiornamento delle anagrafiche e delle posizioni dei lavoratori pubblici iscritti al Fondo.
La registrazione delle adesioni presentate prima dell’assunzione nella pubblica amministrazione, ad esempio da giornalisti che avevano già aderito al Fondo per precedenti esperienze lavorative, è curata dalle direzioni centrali pensioni e sistemi informativi e tecnologici, d’intesa con il Fondo.
Attraverso il Sin PrevCompl gli accantonamenti figurativi sono contabilizzati e accreditati sulle posizioni individuali, periodicamente rivalutate e rappresentate in quote confrontabili con quelle gestite direttamente dal Fondo. Il conferimento delle posizioni figurative è effettuato dalla direzione centrale pensioni in coerenza con la circolare Inps n. 94 del 17 luglio 2014.
Attività delle sedi provinciali e territoriali
Le sedi devono registrare solo le nuove adesioni al Fondo intervenute durante il rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione iscritta all’Istituto ai fini Tfs e Tfr. Le adesioni presentate prima dell’assunzione o prima dell’emanazione delle istruzioni operative sono invece gestite a livello centrale.
Le copie delle domande di adesione in formato PDF vengono inviate alle PEC delle sedi provinciali e territoriali. In questa fase, fino all’adeguamento della modulistica del Fondo, gli operatori di sede devono acquisire dalle amministrazioni le informazioni mancanti necessarie per l’avvio della posizione e dell’adesione, in particolare:
- il regime di fine servizio del soggetto, cioè Tfr oppure optante;
- la data o l’anno di assunzione presso una pubblica amministrazione.
Questi dati, acquisiti separatamente, devono essere registrati insieme alle altre informazioni presenti nel modulo, perché sono necessari per la verifica di ammissibilità e completezza della domanda. Dopo la registrazione in Sin PrevCompl, la copia del modulo va inserita nel fascicolo di previdenza complementare, attribuendo il numero di fascicolo visualizzato nella schermata Sin PrevCompl della scheda adesione.
Le sedi curano anche la registrazione di variazioni anagrafiche e altre comunicazioni delle amministrazioni, nonché le rettifiche di adesione o di posizione, raccordandosi con l’ufficio Tfs, Tfr, Asv e previdenza complementare della direzione centrale pensioni.
Adempimenti delle amministrazioni pubbliche
In occasione dell’adesione al Fondo da parte di un giornalista dipendente pubblico, l’amministrazione datrice di lavoro deve trasmettere alla sede INPS competente una copia in formato PDF dell’originale completo della domanda di adesione, all’indirizzo PEC della sede.
La domanda è ammissibile solo se reca:
- la firma del lavoratore;
- la firma del datore di lavoro;
- il timbro dell’amministrazione datrice di lavoro;
- la data di sottoscrizione apposta dal datore di lavoro.
Fino all’adeguamento della modulistica del Fondo, l’amministrazione deve allegare una comunicazione aggiuntiva con gli elementi identificativi della posizione lavorativa e previdenziale del dipendente, senza i quali non è possibile avviare la posizione di previdenza complementare. In particolare, devono essere indicati:
- il regime di fine servizio di appartenenza, Tfr oppure optante;
- la data o l’anno di assunzione presso una pubblica amministrazione.
La circolare precisa inoltre la distinzione tra i regimi: sono in Tfr i dipendenti assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, o con rapporto di lavoro dipendente in corso o successivo al 30 maggio 2000; sono in Tfs i dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, che con l’adesione al Fondo assumono la qualifica di optanti.
Flussi informativi e ListaPosPa
L’invio completo e tempestivo dei dati retributivi e contributivi da parte dell’amministrazione è indicato come condizione indispensabile per la costituzione e la rivalutazione delle posizioni di previdenza complementare e per lo svolgimento delle altre attività istituzionali. Tali dati devono essere trasmessi mediante la ListaPosPa dell’Uniemens, che gli enti iscritti all’Istituto sono tenuti a inviare mensilmente ai sensi dell’art. 44, comma 9, del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Per le modalità di compilazione e trasmissione della ListaPosPa si rinvia alla circolare Inps n. 105 del 7 agosto 2012 e ai relativi allegati, nonché alla nota allegata alla circolare, che richiama le istruzioni di compilazione dei campi e dei quadri con specifico impatto sulla previdenza complementare.
Richiami a precedenti istruzioni
La circolare elenca infine numerosi precedenti atti Inpdap e Inps che hanno già disciplinato aspetti connessi alla gestione delle posizioni di previdenza complementare e degli adempimenti delle strutture territoriali. Il rinvio serve a collocare le nuove istruzioni in un quadro già definito e a fornire alle sedi un set di riferimenti operativi per le attività da svolgere.
Punti principali
Finalità della circolare e quadro di riferimento
La circolare dà attuazione alla nota operativa Inpdap n. 9 del 10 settembre 2007 e alle disposizioni del DPCM 20 dicembre 1999 e successive modifiche in materia di Tfr e previdenza complementare. È rivolta ai giornalisti dipendenti di pubbliche amministrazioni che svolgono attività giornalistica e chiarisce che, per tale personale, si applica la disciplina generale dei dipendenti pubblici sui trattamenti di fine servizio, fine rapporto e previdenza complementare.
Gestione delle quote figurative di Tfr/Tfs
Per i dipendenti pubblici iscritti alle gestioni Tfs e Tfr che aderiscono al Fondo, l’INPS accantona e rivaluta figurativamente le quote di Tfr e, per gli optanti in regime Tfs, anche le eventuali quote aggiuntive pari all’1,5% previste per il personale assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001. Alla cessazione del rapporto di lavoro, il montante figurativo viene trasferito al Fondo, salvo prosecuzione senza soluzione di continuità in altro rapporto con pubblica amministrazione e obbligo di iscrizione all’Istituto ai fini Tfs/Tfr.
Ruolo delle direzioni centrali
La Direzione centrale pensioni, insieme alle altre strutture centrali coinvolte, acquisisce i dati anagrafici, retributivi e contributivi tramite ListaPosPa/Uniemens e li elabora nel Sistema informativo previdenza complementare (Sin PrevCompl). Sempre a livello centrale vengono registrate le adesioni già presentate prima dell’assunzione nella pubblica amministrazione, in coordinamento con il Fondo, e vengono effettuati i conferimenti delle posizioni figurative di previdenza complementare.
Compiti delle sedi provinciali e territoriali
Le sedi territoriali registrano solo le nuove adesioni presentate durante il rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione iscritta all’Istituto ai fini Tfs e Tfr. Ricevono via PEC le copie PDF delle domande di adesione, integrano la documentazione con i dati mancanti necessari all’avvio della posizione, registrano le adesioni in Sin PrevCompl e inseriscono il modulo nel fascicolo di previdenza complementare. Le sedi curano anche le variazioni anagrafiche e le eventuali rettifiche di adesione o posizione, coordinandosi con l’ufficio competente della direzione centrale pensioni.
Adempimenti delle amministrazioni datrici di lavoro
Le amministrazioni devono inviare alla sede INPS competente, via PEC, copia in PDF dell’originale del modulo di adesione completo di firma del lavoratore, firma del datore di lavoro, timbro dell’amministrazione e data di sottoscrizione del datore di lavoro. In attesa dell’aggiornamento della modulistica del Fondo, devono inoltre trasmettere una comunicazione aggiuntiva con il regime di fine servizio del dipendente (Tfr o optante) e la data o l’anno di assunzione presso una pubblica amministrazione.
Dati minimi e distinzioni tra regimi Tfr e Tfs
La circolare precisa che sono in regime Tfr i dipendenti assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, nonché coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente in corso o successivo al 30 maggio 2000; sono invece in regime Tfs i dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, che aderendo al Fondo risultano optanti ai sensi dell’art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997. Tali informazioni sono indispensabili per verificare ammissibilità e completezza della domanda e per l’avvio della posizione di previdenza complementare.
Flusso dati e requisiti della ListaPosPa
L’invio completo e tempestivo dei dati retributivi e contributivi tramite ListaPosPa dell’Uniemens è indicato come condizione indispensabile per costituire e rivalutare le posizioni di previdenza complementare e per tutte le ulteriori attività dell’Istituto. Il flusso deve essere trasmesso mensilmente dagli enti iscritti all’Istituto ai sensi dell’art. 44, comma 9, del DL n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Per le modalità operative si rinvia alla circolare Inps n. 105 del 7 agosto 2012 e alla nota allegata alla circolare.
Riferimenti e rinvii a precedenti istruzioni
La circolare richiama numerosi precedenti atti amministrativi e operativi già emanati in materia di previdenza complementare e di gestione delle posizioni figurative, tra cui circolari, note operative e messaggi Inpdap/Inps dal 2003 al 2014, utili come riferimento per le attività delle strutture territoriali. Si richiama in particolare la circolare Inps n. 94 del 17 luglio 2014 per la disciplina del conferimento del montante figurativo.
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