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Circolare

Circolare numero 166 del 12-12-2014

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l'Associazione Sindacale Pensionati Poste (AS.SI.PEN. POSTE), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la sottoscrizione della convenzione con l’Associazione Sindacale Pensionati Poste, valida fino al 31 dicembre 2017, e ne riassume i contenuti operativi. Vengono individuati i pensionati che possono rilasciare la delega, le modalità di acquisizione, decorrenza, revoca e misura del contributo sindacale, oltre ai costi di gestione, alle clausole di esonero da responsabilità e alle istruzioni contabili. Sono inoltre richiamate le modalità telematiche, operative dal 1 gennaio 2015, e le regole per il rinnovo della convenzione.

Convenzione INPS-AS.SI.PEN. Poste per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-AS.SI.PEN. Poste per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e AS.SI.PEN. POSTE per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Il documento ne riepiloga ambito soggettivo, modalità operative, decorrenza delle deleghe e delle revoche, misura del contributo, profili economici e contabili, oltre alle clausole di tutela dell’Istituto.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta il 16/10/2014 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La durata è fissata fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

L’articolo 1 della convenzione richiama l’articolo 23 octies della legge n. 485/72 e individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta del contributo sindacale.

Possono rilasciare la delega:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la disciplina richiamata si riferisce a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

La delega deve:

  • essere sottoscritta dal titolare della pensione;
  • riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione dei dati

L’articolo 4 disciplina la decorrenza della delega. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.

I dati della delega devono essere inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la trasmissione della domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, produce effetti:

  • dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
  • per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione deve trasmettere in formato digitale la delega acquisita e conservare sempre l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla lavorazione della revoca.

Nel caso in cui pervenga una nuova delega su una prestazione già gravata da delega ad altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere:

  • l’indicazione dell’organizzazione revocata;
  • gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Operatività delle procedure telematiche

Le modalità telematiche previste dalla convenzione divengono operative dal 1 gennaio 2015. Nelle more dell’adozione di tali modalità, la gestione delle deleghe e delle revoche continua secondo le regole già vigenti.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Le aliquote sono stabilite come segue:

  • 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli articoli 6 e 7 regolano i rapporti finanziari tra INPS e organizzazione sindacale. Gli adempimenti sono definiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione.

I costi del servizio di riscossione, determinati sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2013, sono indicati come segue:

  • nuova delega su domanda di pensione: 0,04 euro;
  • nuova delega su pensione esistente: 0,74 euro;
  • revoca delega telematizzata: 0,74 euro;
  • variazione (revoca più acquisizione nuova delega): 1,48 euro;
  • gestione delega: 0,04 euro.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’Istituto

La convenzione precisa che non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto rimane estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale e alle relative vicende.

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità comunque derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, su semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure se l’associazione perde i requisiti di legge o sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’ente.

Codice INPS e istruzioni contabili

All’associazione è attribuito il codice INPS P2.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto di AS.SI.PEN. sono indicati i seguenti conti, istituiti con il messaggio n. 5872 del 3 aprile 2012:

  • GPA25322, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27322, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Punti principali

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione con AS.SI.PEN. POSTE, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 e sottoscritta il 16/10/2014, ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono utilizzare il servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Rientrano inoltre i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere resa sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, ovvero, per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile alla lavorazione informatizzata della rata corrente. I dati devono essere trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione, e la delega acquisita deve essere trasmessa in formato digitale, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova vale solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento di riconoscimento valido. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Operatività delle modalità telematiche

Le modalità telematiche previste dalla convenzione sono operative dal 1 gennaio 2015. Fino a tale data, la gestione delle deleghe e delle revoche continua secondo le modalità allora vigenti.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali sono: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non oltre il doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’organizzazione sindacale. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2013, sono: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca più acquisizione nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro.

Esclusione di oneri e responsabilità per l’INPS

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dalla convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sulla denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenienze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato all’associazione è P2. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono indicati i conti GPA25322, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27322, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

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