Cassazione Penale, Sentenza n. 6921/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di pace di Genova che lo aveva ritenuto responsabile di due distinte violazioni dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore). Il ricorrente deduceva violazione di legge: sosteneva che si era trattato di un unico reato permanente (continuità della permanenza nel territorio), perciò non poteva essere condannato per più violazioni successive quando i successivi ordini erano stati emessi nel corso della stessa situazione di inosservanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la possibilità di emissione di un nuovo ordine di allontanamento anche dopo un precedente ordine rimasto ineseguito alla luce delle modifiche normative intervenute (commi 5-bis, 5-ter, 5-quater dell'art. 14 d.lgs. 286/1998). Nel caso concreto la Corte ha inoltre riclassificato i fatti: la condotta dell'imputato è più correttamente inquadrabile nel reato previsto dal comma 5-quater, connesso per continuazione con la violazione del comma 5-ter rilevata in primo grado. Pur procedendo alla riclassificazione, la Corte non ha aumentato il trattamento sanzionatorio (applicando il principio del favor rei) e ha confermato il rigetto del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 14, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (commi 5-bis, 5-ter, 5-quater)
"qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo" (e la previsione del termine di sette giorni prevista dal comma 5-bis)
La Corte interpreta i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater come sistema che consente l'emissione di nuovi ordini di allontanamento e prevede distinti profili di responsabilità: inottemperanza all'ordine 5-bis/5-ter e, se ricorre la fattispecie più grave collegata a un ulteriore provvedimento, la fattispecie del 5-quater.
L. 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1, comma 22, lett. m)
Citata come una delle modifiche normative che hanno inciso sull'assetto dell'art. 14, rilevando nella giurisprudenza la perdita di validità dell'interpretazione precedente alla novella.
d.I. 23 giugno 2011, n. 89 (art. 3, comma 1, lett. d), n. 5) e L. 2 agosto 2011, n. 129 (conversione)
Ulteriore intervento normativo che ha modellato l'attuale disciplina dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, confermando la possibilità di nuovi ordini di allontanamento e la loro punibilità.
Sentenza Sez. 6, 17 dicembre 2009, n. 9073/10 (Lazhari)
Riferita come orientamento antecedente alle modifiche normative: quella giurisprudenza riteneva che il nuovo ordine emesso dopo un analogo provvedimento ineseguito non integrasse reato, orientamento che la Corte ritiene superato dal nuovo quadro normativo.
Sentenze Corte Costituzionale n. 359/2010 e ordinanza n. 215/2011
Citate in relazione a questioni di costituzionalità: la punibilità delle reiterate inottemperanze e la previsione di sanzioni diverse non configurano, secondo la Corte, profili di incostituzionalità tali da impedire la punibilità successiva, fatta salva la valutazione del "giustificato motivo".
Massime di principio
- L'emissione di un nuovo ordine di allontanamento da parte del Questore è valida anche dopo un precedente ordine rimasto ineseguito: non impone automaticamente un'unica punizione per una presunta "continuità" della condotta.
- Il quadro normativo attuale (commi 5-bis, 5-ter, 5-quater art. 14 d.lgs. 286/1998) prevede distinti profili di responsabilità e graduazioni di maggiore o minore gravità a seconda delle condizioni e della reiterazione dei provvedimenti.
- In presenza di successive intimazioni o provvedimenti, la condotta può essere ricondotta a reati diversi e più gravi (es. 5-quater) se ricorrono gli specifici presupposti; la riqualificazione può essere operata anche dalla Corte di legittimità quando non peggiori la posizione dell'imputato.
- La tesi della sussistenza di un "unico reato permanente" non è automaticamente accolta: bisogna valutare il contenuto delle norme e la sequenza formale dei provvedimenti amministrativi emessi.
- Il "giustificato motivo" rimane un elemento che può escludere la responsabilità per inottemperanza e deve essere valutato caso per caso.
- La Corte di cassazione può procedere a riclassificazione giuridica dei fatti se dalla ricostruzione emergono elementi utili, purché non comporti un trattamento sanzionatorio sfavorevole rispetto alla decisione impugnata (principio del favor rei).
- Il rischio teorico di una serie indefinita di arresti e condanne per la stessa permanenza nel territorio è stato considerato dalla Corte costituzionale e non ha determinato l'annullamento del sistema sanzionatorio, quindi non determina di per sé un vizio di incostituzionalità.
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