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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32966/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata in appello per i reati contestati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i reati indicati in dispositivo. Il ricorso investiva il giudizio di responsabilità e, in particolare, deduceva la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta fosse scriminata. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, diretto a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, oltre che generico e non confrontato con la motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 651 c.p.

    Indicato tra i reati per i quali è stata pronunciata la condanna in appello; dalla sentenza di legittimità non emergono ulteriori dettagli sulla fattispecie concreta.

  • art. 337 c.p.

    Indicato tra i reati per i quali è stata pronunciata la condanna in appello; il testo della decisione non specifica ulteriormente il fatto contestato.

  • art. 341-bis c.p.

    Indicato tra i reati per i quali è stata pronunciata la condanna in appello; il testo della decisione non specifica ulteriormente il fatto contestato.

  • art. 393-bis c.p.

    Norma invocata come causa di giustificazione; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico e volto a ottenere una nuova valutazione del merito, senza confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di una causa di giustificazione deve essere sorretta da un motivo specifico e argomentato; una doglianza generica o assertiva non supera il vaglio di ammissibilità in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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