Cassazione Penale, Ordinanza n. 32966/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata in appello per i reati contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i reati indicati in dispositivo. Il ricorso investiva il giudizio di responsabilità e, in particolare, deduceva la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta fosse scriminata. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, diretto a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, oltre che generico e non confrontato con la motivazione impugnata.
Norme richiamate
art. 651 c.p.
Indicato tra i reati per i quali è stata pronunciata la condanna in appello; dalla sentenza di legittimità non emergono ulteriori dettagli sulla fattispecie concreta.
art. 337 c.p.
Indicato tra i reati per i quali è stata pronunciata la condanna in appello; il testo della decisione non specifica ulteriormente il fatto contestato.
art. 341-bis c.p.
Indicato tra i reati per i quali è stata pronunciata la condanna in appello; il testo della decisione non specifica ulteriormente il fatto contestato.
art. 393-bis c.p.
Norma invocata come causa di giustificazione; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico e volto a ottenere una nuova valutazione del merito, senza confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di una causa di giustificazione deve essere sorretta da un motivo specifico e argomentato; una doglianza generica o assertiva non supera il vaglio di ammissibilità in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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