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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12591/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento del Tribunale di Cosenza che aveva respinto, in sede esecutiva, la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più reati già oggetto di distinti giudizi. Ha dedotto: 1) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe attribuito peso eccessivo alla distanza cronologica tra i fatti; 2) e 3) ulteriori vizi motivazionali, lamentando che non sarebbero stati adeguatamente valutati gli indici della deliberazione unitaria, sia sul piano materiale sia su quello psicologico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva esaminato compiutamente i profili dei diversi fatti di reato e non aveva ravvisato concreti indicatori della comune ideazione criminosa; le doglianze del ricorrente si traducevano, in sostanza, in una richiesta di rivalutazione del merito in fatto, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente prospettate come vizi di legge o di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze già apprezzate dal giudice di merito o dell'esecuzione.
  • Nel giudizio esecutivo sulla continuazione, il giudice deve verificare la sussistenza di concreti indicatori della comune ideazione criminosa tra le diverse violazioni; la sola distanza cronologica tra i fatti non è di per sé decisiva, ma può essere legittimamente valorizzata nel complessivo apprezzamento.
  • La deduzione di un vizio motivazionale è inefficace se il provvedimento impugnato mostra di avere esaminato in modo completo i profili rilevanti e la critica si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale fattuale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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