Cassazione Penale, Sentenza n. 14951/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Giachini, medico veterinario, ha impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 544-ter c.p., sostenendo che il taglio delle orecchie effettuato il 14/03/2019 fosse giustificato dallo stato di necessità: l'animale aveva una ferita alla testa dovuta al morso di un altro cane e, per curare il cucciolo, il veterinario avrebbe dovuto recidere l'orecchio ferito e avrebbe asportato anche l'altro orecchio per mantenere l'aspetto estetico e il benessere dell'animale, invocando l'eccezione prevista dall'art. 10 della legge n.201/2010 (ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa 1987).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente escluso l'applicabilità dell'eccezione di cui all'art. 10 L. 201/2010 perché il ricorrente non ha fornito elementi descrittivi sulla lesione che giustificassero la totale asportazione dell'orecchio interessato né spiegazioni sufficienti per l'asportazione dell'altro orecchio. Perciò è stata confermata la condanna di primo grado (per il reato ex art. 544-ter c.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 4 novembre 2010, n. 201 (ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 13 novembre 1987 per la protezione degli animali da compagnia)
1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'esportazione delle unghie e dei denti. 2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale; b) per impedire la riproduzione.
La Corte ha interpretato l'art. 10 nel senso che l'eccezione al divieto di interventi estetici non curativi è strettamente subordinata alla concreta e documentata necessità veterinaria per quel singolo animale; spetta a chi invoca l'eccezione dimostrare con elementi valutabili (descrizione della lesione, sua entità e dimensione, motivazione della inevitabilità dell'asportazione) che l'intervento non curativo era necessario.
Il reato (maltrattamento/lesioni agli animali) è stato applicato in quanto il taglio delle orecchie è stato ritenuto non giustificato da una necessità terapeutica dimostrata; la condotta del veterinario integra la fattispecie quando provoca lesioni senza necessità.
Massime di principio
- Per poter invocare l'eccezione prevista dall'art. 10 L. 201/2010 è necessario fornire documentazione medica chiara e dettagliata che descriva la lesione, la sua estensione e la motivazione per cui l'asportazione totale (o altro intervento non curativo) era inevitabile.
- La valutazione della necessità è individuale e riferita al singolo animale: non è sufficiente un'affermazione generica che l'intervento fosse nel 'benessere' o per motivi estetici.
- Il carico probatorio grava su chi invoca l'eccezione: fotografie, referti, annotazioni cliniche e, se possibile, consulenze o referti specialistici rafforzano la giustificazione terapeutica.
- Occorre considerare e documentare le alternative meno invasive e perché non fossero percorribili, per dimostrare l'inevitabilità dell'intervento radicale.
- L'asportazione di parte non affetta (es. l'altro orecchio per motivi estetici) richiede una motivazione molto solida: l'elemento estetico da solo non giustifica l'eccezione.
- Nel dubbio il giudice tenderà a privilegiare la tutela della integrità dell'animale: le norme sul divieto di interventi estetici devono essere interpretate restrittivamente rispetto alle eccezioni.
- Per i professionisti veterinari è buona prassi tenere una documentazione clinica completa e tempestiva e, se possibile, ottenere il consenso informato del proprietario con indicazione delle alternative terapeutiche.
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