Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29754/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società di leasing)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e aveva rigettato il suo appello incidentale, confermando la rettifica catastale dell’impianto fotovoltaico da categoria D/10 a categoria D/1. La controversia riguardava un impianto fotovoltaico sito in un fondo agricolo, installato da una società agricola sul terreno di cui era proprietaria e poi concesso in leasing, con proprietà superficiaria in capo alla ricorrente. Con il primo motivo si denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la ruralità del fabbricato dovesse essere valutata in relazione all’utilizzatore agricolo dell’impianto, e non al proprietario superficiario. Con il secondo motivo si deduceva violazione di norme civilistiche e tributarie sulla nozione di imprenditore agricolo, attività connesse e fabbricati rurali, assumendo che la produzione di energia fotovoltaica fosse attività connessa all’impresa agricola dell’utilizzatrice e che l’impianto dovesse quindi essere classificato come fabbricato rurale. Con il terzo motivo si denunciava vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, per asserita insufficienza dell’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della rettifica di classamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il terzo motivo relativo alla motivazione dell’avviso, ma ha accolto il primo e il secondo motivo. Ha affermato che, anche nel caso di impianto fotovoltaico dato in leasing, la verifica della ruralità deve essere compiuta con riguardo ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina di settore, e che non è decisivo che il proprietario superficiario non eserciti attività agricola, se l’impianto è imputabile e funzionale all’impresa agricola utilizzatrice. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; se si censura la motivazione di un avviso di accertamento, occorre riportarne testualmente i passaggi rilevanti per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è stato invocato per contestare la corretta applicazione delle norme sulla motivazione dell’atto e sulla ruralità catastale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla proprietà superficiaria e alla destinazione agricola dell’impianto.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato quale norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato quale norma sul contenuto motivazionale degli atti dell’amministrazione finanziaria.

  • artt. 52, commi 2 e 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamati nel motivo relativo alla motivazione dell’avviso di accertamento.

  • artt. 20 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e 56 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamati come base della dichiarazione di variazione catastale e della procedura DOCFA.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Disciplina la procedura DOCFA cui era ricondotta la dichiarazione di variazione catastale.

  • art. 1, comma 423, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituisce attività connessa e produttiva di reddito agrario.

  • art. 2135 c.c.

    Norma base per individuare le attività connesse dell’imprenditore agricolo; la produzione fotovoltaica può esservi ricompresa se funzionalmente collegata all’attività agricola.

  • artt. 32 e 34 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamati in relazione alla nozione di reddito agrario e attività agricole connesse.

  • art. 9, commi 3 e 3-bis, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133

    La ruralità del fabbricato strumentale può essere riconosciuta anche se l’utilizzatore agricolo detiene il bene in forza di titolo idoneo diverso dalla proprietà, purché ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti.

  • art. 952 c.c.

    Richiamato per qualificare la proprietà superficiaria del manufatto costruito sul terreno altrui.

  • art. 1, comma 369, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Richiamato dalla sentenza d’appello, ma la Corte di cassazione ne ha corretto l’interpretazione, chiarendo che la produzione fotovoltaica va letta alla luce della disciplina dell’impresa agricola e delle attività connesse.

  • art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228

    Richiamato in relazione alla società agricola e al possesso dei requisiti per la ruralità.

  • art. 32, comma 2, lett. c, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Individua tra le attività agricole connesse quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola.

  • art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130

    Indicato quale base del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • In tema di classamento catastale degli impianti fotovoltaici, la ruralità può essere riconosciuta anche quando il bene sia nella disponibilità dell’imprenditore agricolo a titolo diverso dalla proprietà, purché l’impianto sia funzionalmente inserito nell’azienda agricola e ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina di settore.
  • La produzione di energia fotovoltaica costituisce attività agricola connessa solo se imputabile all’imprenditore agricolo e se svolta nel rispetto della ratio di connessione con l’attività agricola tipica; non è decisivo, di per sé, che il proprietario del manufatto non sia imprenditore agricolo.
  • Nel procedimento DOCFA, l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento è soddisfatto con motivazione sintetica solo quando l’amministrazione non disattenda i dati di fatto indicati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica; se invece vi è divergenza sugli elementi fattuali, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate.
  • Nel giudizio di cassazione, chi censura la motivazione di un avviso di accertamento deve riportare nel ricorso il contenuto rilevante dell’atto, altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.