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Sentenza

Sentenza n. 930/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del 23 aprile 2026 (codice pratica: -OMISSIS-) emesso dall’U.T.G. Prefettura di Foggia di revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202601038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a permesso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Foggia ha revocato il nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno. La vicenda traeva origine da una prima istanza presentata nel 2024, respinta perché il certificato di idoneità alloggiativa prodotto era risultato non autentico a seguito dei riscontri d'ufficio. Nel 2025 il ricorrente aveva presentato una seconda istanza di conversione, anch'essa rigettata in ragione della precedente condotta ritenuta fraudolenta e della non rinnovabilità della domanda. Le censure contestavano la ricostruzione della fattispecie e della ratio dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la disposizione non fosse applicabile al documento relativo all'idoneità alloggiativa, nonché l'eccesso di potere e l'illegittimità della revoca.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che i procedimenti del 2024 e del 2025, pur formalmente autonomi, fossero collegati perché diretti al medesimo risultato, ossia la conversione del permesso di soggiorno. Una domanda di conversione respinta per fatti imputabili e fraudolenti allo straniero non può essere reiterata indefinitamente, poiché ciò vanificherebbe la funzione preclusiva dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998. La disposizione, riferendosi genericamente ai documenti presentati e non limitandosi a specifiche categorie, comprende anche il certificato di idoneità alloggiativa tra i documenti elencati nei commi precedenti dell'art. 22. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, coerente con i presupposti di fatto e con la disciplina applicabile, senza incoerenze né figure di eccesso di potere. Spese compensate per la natura e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti […]

    La previsione si applica a tutti i documenti richiesti nei commi precedenti dell'art. 22, compreso quello relativo all'idoneità alloggiativa, e impedisce la reiterazione di una domanda di conversione già respinta per una condotta fraudolenta imputabile al richiedente.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • L'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, quando prevede il rifiuto o la revoca del nulla osta se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti, si riferisce a tutti i documenti richiesti dalla disciplina della conversione, compreso il certificato di idoneità alloggiativa, salvo una diversa limitazione espressa della norma.
  • La reiterazione di una domanda di conversione del permesso di soggiorno non può costituire una seconda chance indefinita quando una precedente domanda sia stata respinta per una condotta fraudolenta imputabile allo straniero e le istanze siano funzionalmente dirette al medesimo risultato.
  • Procedimenti formalmente distinti possono essere considerati collegati quando perseguono il medesimo risultato amministrativo e la loro separazione formale consentirebbe di eludere gli effetti preclusivi previsti dalla disciplina dell'immigrazione.
  • È legittimo il provvedimento prefettizio che revoca o nega il nulla osta alla conversione quando espone i presupposti di fatto, consistenti nella non autenticità dei documenti prodotti, e le ragioni giuridiche fondate sull'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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