Cassazione Penale, Ordinanza n. 34172/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Teramo del 18 settembre 2025, emessa quale giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto di due condanne in materia di stupefacenti: quella pronunciata dalla Corte d’appello dell’Aquila il 14 gennaio 2022, irrevocabile il 20 settembre 2022, e quella pronunciata dal Tribunale di Teramo il 1° ottobre 2021, irrevocabile il 2 aprile 2025. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente contestava l’esclusione dell’unicità del disegno criminoso, valorizzando soprattutto l’omogeneità dei reati e la comune finalità di procurarsi un ingiusto profitto. Con il terzo motivo denunciava omessa pronuncia su una pretesa richiesta implicita di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p. La Corte ha rilevato che il provvedimento era stato adottato in risposta a un’istanza ex art. 671 c.p.p. e ha giudicato le censure sulla continuazione dirette a contrapporre una diversa valutazione di fatto alle motivate conclusioni del giudice dell’esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione avesse escluso la continuazione con motivazione lineare, osservando che, oltre all’omogeneità del titolo di reato, non risultavano elementi a sostegno della programmazione unitaria dei reati. Le doglianze del primo e del secondo motivo, incentrate su circostanze ritenute inidonee a incrinare tale motivazione, si risolvevano in censure di merito non deducibili in cassazione. Il terzo motivo non individuava un’omissione effettiva, poiché la domanda riguardava il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p., non la sospensione dell’esecuzione ex art. 670 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»
La continuazione richiede che le diverse condotte siano state previamente rappresentate e unitariamente deliberate; non basta una generica propensione a commettere reati, neppure quando questi siano dello stesso tipo.
art. 671 c.p.p.
«il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»
In sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta degli indicatori rilevanti e che i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo; singoli indici, considerati isolatamente, non bastano se i reati derivano da decisioni estemporanee.
art. 670 c.p.p.
neppure il terzo motivo di ricorso coglie una effettiva carenza del provvedimento impugnato del quale si prospetta il vizio di omessa pronuncia sulla («implicita») richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., omettendo di considerare che, nel caso di specie, si verte in tema di istanza avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
Non sussiste l’omessa pronuncia sulla sospensione dell’esecuzione ex art. 670 c.p.p. quando il provvedimento impugnato decide invece un’istanza di riconoscimento della continuazione proposta ai sensi dell’art. 671 c.p.p.
art. 616 c.p.p.
ritenuto che: pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non vi siano elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione presuppone che l’agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una pluralità di reati; non è sufficiente un generico programma di vita delinquenziale o una propensione a commettere reati non individuati nelle loro coordinate essenziali.
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una valutazione complessiva di concreti indicatori, tra cui omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità temporale e spaziale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate. I reati successivi devono essere stati programmati almeno nelle linee essenziali al momento della commissione del primo; la mera presenza di alcuni indicatori non è sufficiente se le condotte successive derivano da determinazioni estemporanee.
- Ai fini della prova del medesimo disegno criminoso non è necessaria la contemporanea presenza di tutti gli indicatori elaborati dalla giurisprudenza, purché quelli accertati siano significativi; il relativo apprezzamento spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e logicamente coerente.
- Le censure che, senza individuare effettivi vizi logici o fratture motivazionali, sollecitano una diversa valutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento della decisione non consentono il sindacato di legittimità.
- Non è configurabile omessa pronuncia sulla sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p. quando la decisione impugnata riguarda un’istanza di riconoscimento della continuazione proposta ai sensi dell’art. 671 c.p.p.
Come è indicizzato
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