Sentenza del 04/11/2016 n. 22421 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi ai fini IRAP e IVA sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore. La ricorrente ha sostenuto, in particolare, che lo scostamento fosse inferiore al 10%, quindi non integrasse una "grave incongruenza", e che l'accertamento fosse fondato esclusivamente sugli studi di settore, senza ulteriori elementi probatori. Ha inoltre denunciato vizi di motivazione della sentenza regionale e dell'avviso di accertamento, nonché l'omessa o insufficiente valutazione delle osservazioni formulate durante il contraddittorio amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che gli studi di settore, dopo il necessario contraddittorio con il contribuente, possono costituire presunzioni semplici dotate di gravità, precisione e concordanza, purché l'Ufficio valuti le contestazioni del contribuente e motivi sulle ragioni del loro eventuale rigetto. Per l'anno 2005 era ancora necessario un grave scostamento, poiché la disciplina successiva, applicabile dal 2007, non era retroattiva. Nel caso concreto, la differenza tra i ricavi dichiarati, pari a 1.140.318 euro, e quelli risultanti dallo studio di settore, pari a 1.237.640 euro, ammontava a quasi 100.000 euro ed era stata ritenuta sufficientemente grave. Gli ulteriori profili del terzo motivo sono stati dichiarati in parte inammissibili per difetto di autosufficienza o di corretta individuazione del vizio e in parte infondati. La società è stata condannata al pagamento di 4.000 euro per spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Per le annualità anteriori al 2007, il mero scostamento dagli studi di settore non era sufficiente: l'accertamento induttivo richiedeva uno scostamento qualificabile come grave incongruenza. La Corte ha ritenuto tale requisito soddisfatto da una differenza di quasi 100.000 euro.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 23
La norma ha eliminato il riferimento alle gravi incongruenze, rendendo sufficiente il divario rispetto agli studi di settore, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2007. La disposizione è stata qualificata come innovativa e non retroattiva.
Codice civile, art. 2729
Le risultanze degli studi di settore, integrate dal contraddittorio e dalla valutazione delle osservazioni del contribuente, possono formare un sistema di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Per le annualità anteriori al 2007, l'accertamento fondato sugli studi di settore doveva comunque rientrare nelle ipotesi tipiche di accertamento induttivo e risultare supportato da una grave incongruenza.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
La norma è richiamata quale disciplina dell'accertamento IVA; anche in tale ambito, per il periodo considerato, non era sufficiente un mero scostamento non significativo dagli studi di settore.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
La Corte ha esaminato le censure relative alla violazione di legge e ai vizi di motivazione, dichiarando alcuni profili infondati e altri inammissibili per carenza di autosufficienza o per errata qualificazione del vizio.
Massime di principio
- Per gli accertamenti basati sugli studi di settore è essenziale il contraddittorio endoprocedimentale: il contribuente deve poter esporre le ragioni dello scostamento e l'Ufficio deve valutarle e motivare il loro eventuale rigetto.
- Gli studi di settore non costituiscono una prova automatica e incontestabile, ma possono diventare presunzioni semplici idonee a sostenere l'accertamento quando siano integrati dalle risultanze del contraddittorio e da una motivazione concreta.
- Per gli anni anteriori al 2007 occorreva dimostrare una grave incongruenza; non esisteva una soglia percentuale rigida applicabile in ogni caso. La gravità va valutata anche in relazione all'importo assoluto dello scostamento e al contesto economico dell'attività.
- Per contestare efficacemente l'accertamento, il contribuente deve fornire elementi specifici, documentati e riferiti alla propria concreta situazione, non semplici osservazioni generali o astratte.
- La riduzione della pretesa fiscale da parte dell'Ufficio durante il contraddittorio non implica di per sé l'illegittimità dell'accertamento, se la riduzione deriva dalla valutazione di fattori correttivi e l'accertamento residuo è adeguatamente motivato.
- Nel giudizio di cassazione le censure di motivazione devono essere autosufficienti: occorre riportare gli atti, i dati e le osservazioni rilevanti, indicando con precisione ciò che sarebbe stato omesso o contraddittoriamente valutato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 nov 2016Sentenza del 04/11/2016 n. 1923 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 nov 2016Sentenza del 04/11/2016 n. 18318 - Comm. Trib. Prov. Napoli
- Sentenza · 4 nov 2016Sentenza del 04/11/2016 n. 22400 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2016Sentenza del 04/11/2016 n. 22409 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2016Sentenza del 04/11/2016 n. 22410 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2016Sentenza del 04/11/2016 n. 22411 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →