Sentenza n. 715/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione di euro 1.000,00 mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3401/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per corrispondere le somme dovute, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese direttamente riconducibili al titolo. Ha precisato che i conteggi della creditrice non sono vincolanti quanto alla determinazione definitiva del capitale residuo e degli interessi: l'Amministrazione deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Sono inoltre dovuti gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, nei limiti di legge. Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 120 giorni per determinare l'importo definitivo e adottare gli atti necessari al pagamento, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e adottare le misure sostitutive necessarie.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, costituente nel caso concreto la modalità di adempimento del credito riconosciuto dal giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'avvio dell'azione per il recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.
artt. 1282 e 1283 c.c.
La determinazione del capitale residuo e degli interessi, quanto a misura e decorrenza, deve essere verificata dall'Amministrazione sulla base del titolo e dei parametri legali; i conteggi del creditore non sono vincolanti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento della disciplina processuale richiamata per la condanna alle spese e la distrazione in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve assicurare il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo, senza ridefinirne l'an o il contenuto sostanziale.
- Quando una sentenza passata in giudicato condanna un'amministrazione statale al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza, assegnare un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati in base al titolo giudiziale e alle disposizioni di legge applicabili, detraendo gli eventuali pagamenti parziali.
- L'azione esecutiva nei confronti di un'amministrazione statale per il pagamento di somme presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →