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Sentenza

Sentenza del 26/05/2017 n. 13318 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR sostenendo che non spettassero le agevolazioni tariffarie per l'importazione di alluminio dal Venezuela. Le merci erano accompagnate da certificati di origine Form M o comunque da documenti recanti timbri difformi rispetto a quelli previsti per il Form A. L'Ufficio ha dedotto la violazione degli artt. 81, 85 e 94, comma 5, del regolamento CE n. 2454/1993 e dell'art. 201 del regolamento comunitario n. 2193/1992, sostenendo in particolare che i certificati sostitutivi emessi successivamente fossero tardivi, ammissibili solo in ipotesi eccezionali e inidonei a incidere sull'obbligazione doganale già sorta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il termine previsto per la risposta dell'autorità del Paese esportatore non comportasse automaticamente la decadenza dal beneficio tariffario e non escludesse il potere dell'autorità importatrice di utilizzare una risposta tardiva. Ha inoltre rilevato che l'autorità venezuelana aveva confermato la genuinità dei certificati originari e che l'autorità doganale italiana non aveva dimostrato la falsità dei certificati sostitutivi. I documenti successivi sono stati considerati una rinnovazione del titolo di legittimazione, con dati coincidenti e senza novazione dell'operazione, non una nuova certificazione estranea a quella originaria. In base al principio di mutuo riconoscimento, l'autorità doganale dello Stato importatore deve rispettare le valutazioni legalmente effettuate dall'autorità dello Stato esportatore. Le spese sono state compensate per la particolarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • Art. 94, comma 5, del regolamento CE n. 2454/1993

    qualora le autorità estere non comunichino i risultati del controllo richiesto entro quattro mesi ... le autorità competenti "rifiutano, salve circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali"

    Il termine per la risposta dell'autorità estera non determina automaticamente una decadenza dal beneficio. La norma attribuisce all'autorità dello Stato importatore un potere di valutazione e non esclude, in assoluto, l'utilizzo di una risposta tardiva.

  • Artt. 80 e 81 del regolamento CEE n. 2454/1993

    presentazione di un certificato di origine modulo A

    Il regime preferenziale si fonda sul principio di cartolarità: la prova dell'origine deve risultare dal certificato previsto dalla normativa. Tuttavia, quando l'autorità dello Stato esportatore conferma successivamente la genuinità dei certificati originariamente presentati, tale conferma può legittimare il beneficio.

  • Art. 85 del regolamento CE n. 2454/1993

    La disciplina dei certificati sostitutivi non impedisce di riconoscere documenti successivi quando essi non costituiscano una nuova certificazione autonoma, ma confermino e rinnovino il titolo originario con dati coincidenti.

  • Art. 201 del codice doganale comunitario

    L'obbligazione doganale sorge al momento previsto dalla disciplina doganale, ma la successiva sostituzione materiale del certificato, quando conserva i dati e il contenuto dell'originario, non elimina la natura cartolare della prova né impedisce il riconoscimento retroattivo del beneficio.

  • Principio di mutuo riconoscimento tra autorità doganali

    L'autorità doganale dello Stato importatore deve riconoscere le valutazioni legalmente compiute dall'autorità dello Stato esportatore sull'origine e sull'autenticità dei certificati, salvo elementi concreti di falsità o irregolarità.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia UE e Cassazione, ord. n. 17027 del 25 luglio 2014

    Nel sistema dei controlli a posteriori, le autorità dello Stato importatore non possono unilateralmente disconoscere l'esito del controllo svolto dall'autorità competente dello Stato esportatore, poiché quest'ultima è nella posizione migliore per verificare origine e autenticità delle merci.

Massime di principio

  • Un certificato di origine o un documento doganale emesso successivamente può essere valorizzato se conferma la genuinità e il contenuto del documento originario, anziché introdurre una prova completamente nuova.
  • La risposta tardiva dell'autorità estera non comporta automaticamente la perdita dell'agevolazione tariffaria, se la normativa non prevede espressamente una decadenza e se la risposta consente comunque di verificare origine e autenticità delle merci.
  • L'autorità doganale dello Stato importatore deve, in linea generale, conformarsi agli esiti dei controlli dell'autorità dello Stato esportatore, salvo che dimostri falsità, irregolarità sostanziali o inattendibilità della certificazione.
  • La difformità del timbro o dell'aspetto formale del certificato non è necessariamente sufficiente a negare il beneficio se l'autorità competente del Paese esportatore conferma l'autenticità del documento e l'amministrazione importatrice non prova la falsità.
  • Nel contestare un'agevolazione doganale, l'amministrazione deve indicare puntualmente le irregolarità rilevanti e fornire elementi concreti, non potendo basarsi soltanto su formalismi quando il controllo successivo conferma l'origine preferenziale.
  • La sostituzione o rinnovazione del certificato non equivale automaticamente alla nascita di una nuova operazione doganale: occorre verificare se il documento successivo conservi gli stessi dati e si limiti a regolarizzare o confermare il titolo originario.

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