Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/06/2015 n. 3628 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tributi locali - ICI - Destinazione parziale a pensionato dell'immobile - Mancata prova dell'insignificatività della retta - Attività commerciale - Sussiste - Esenzione - Non spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’esenzione ICI è stata negata. L’utilizzo parziale dell’immobile come pensionato a pagamento è stato ritenuto riconducibile a un’attività commerciale, in assenza della prova che le rette fossero economicamente insignificanti rispetto ai costi di gestione. La destinazione anche abitativa alle suore non è stata sufficiente a estendere l’esenzione all’intero fabbricato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’immobile era utilizzato in parte come abitazione delle suore e in parte come pensionato per ospiti, i quali versavano una retta. L’ente sosteneva che tale utilizzo rientrasse nelle attività assistenziali esenti dall’ICI. Tuttavia, non è stata fornita la prova che le rette avessero natura meramente contributiva e fossero insufficienti a coprire, in misura significativa, i costi effettivi di gestione. È quindi risultato non dimostrato lo svolgimento esclusivo di un’attività assistenziale non commerciale, né il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’esenzione.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992

    L’esenzione ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali richiede che l’immobile sia destinato esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali o di altre attività equiparate, con modalità non commerciali.

  • Art. 87, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986

    La norma, richiamata ai fini del requisito soggettivo, esclude l’agevolazione quando l’ente abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; l’attività deve inoltre essere svolta direttamente dal soggetto che invoca l’esenzione.

Massime di principio

  • L’esenzione per gli immobili degli enti religiosi o non commerciali non deriva automaticamente dalla natura del proprietario, ma richiede la presenza congiunta di requisiti soggettivi e oggettivi.
  • Quando l’immobile è utilizzato anche per ospitalità o pensionato dietro pagamento di una retta, l’attività può essere considerata commerciale se non viene dimostrato che la retta è soltanto un contributo e non copre in misura significativa i costi di gestione.
  • L’uso promiscuo dell’immobile può impedire l’esenzione, poiché l’attività agevolata deve essere svolta in modo esclusivo nell’immobile; la sola destinazione di una parte dei locali ad attività assistenziale non è necessariamente sufficiente.
  • Chi invoca l’esenzione deve fornire una prova concreta della destinazione dei locali, della natura non commerciale dell’attività, dell’ammontare delle rette e del rapporto tra entrate e costi effettivi.
  • La gratuità formale o la finalità religiosa dell’ente non bastano: nella valutazione rilevano le modalità effettive di gestione e l’equilibrio economico dell’attività.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.