Sentenza n. 927/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento del “silenzio-inadempimento del Comune di Giugliano in Campania sulla diffida del 24.4.2025 in relazione all'obbligo di emettere il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo ex art. 1 co. 46 Reg. Regione Campania n. 5/2013 e teso alla regolarizzazione dell'assegnazione all'alloggio da essa detenuto sito in Giugliano in Campania alla Via Casacelle n. 79, precisamente quello sito al fabbricato 1 sc. D int. 12”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sulla diffida del 24 aprile 2025, volta alla conclusione del procedimento di regolarizzazione dell’assegnazione di un alloggio ERP
Esito
Favorevole al ricorrente (occupante ERP)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, che deteneva da oltre vent’anni un alloggio ERP comunale, aveva presentato nel 2013 istanza di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della normativa regionale campana e, nel 2025, diffida a concludere il procedimento. Deduceva l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune e chiedeva l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Comune eccepiva l’inapplicabilità del rito del silenzio, l’inesistenza dell’obbligo di provvedere in assenza di un termine normativo per la definizione del procedimento, la tardività dell’azione rispetto all’istanza del 2013 e la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che un’ordinanza di sgombero del 2025 avrebbe concluso implicitamente il procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le eccezioni comunali. Ha ritenuto tempestiva l’azione ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a., poiché la diffida del 24 aprile 2025 costituisce una nuova istanza di avvio del procedimento e il ricorso è stato proposto entro l’anno dalla scadenza del termine per provvedere. L’ordinanza di sgombero non è stata considerata un provvedimento conclusivo, perché non equivale a un diniego espresso della regolarizzazione e non dimostra lo svolgimento della necessaria verifica dei requisiti previsti dalla normativa regionale. Il giudice ha inoltre affermato che l’obbligo di provvedere deriva dall’art. 1 della l.r. Campania n. 13/2000, mentre, in mancanza di un termine speciale, trova applicazione il termine residuale di trenta giorni previsto dall’art. 2 l. n. 241/1990. Ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Comune di adottare un provvedimento espresso, positivo o negativo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo il compenso di euro 1.000 a carico del Comune. Il Comune è stato altresì condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La sentenza, una volta passata in giudicato, deve essere trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 2, comma 8, l. n. 241/1990.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
“mentre nelle ipotesi di decadenza l’inerzia del titolare della situazione giuridica soggettiva è sanzionata dalla legge con la perdita della situazione stessa, nel caso di silenzio rifiuto l’inerzia dell’interessato non gli preclude […] la possibilità di proporre nuovamente l’istanza”
Il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio ha natura processuale e non estingue la posizione giuridica pretensiva; una nuova istanza, anche mediante diffida a provvedere, consente di promuovere nuovamente l’azione nei termini.
art. 117 c.p.a.
L’azione contro il silenzio presuppone che, al momento della decisione, permanga l’inerzia dell’amministrazione e l’interesse ad agire; un atto endoprocedimentale, soprassessorio o non realmente conclusivo non fa venir meno tale presupposto.
art. 1, comma 2, l.r. Campania n. 13/2000
“gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei Rapporti locativi”
La disposizione fonda l’obbligo dell’ente gestore di definire il procedimento di regolarizzazione dei rapporti locativi relativi agli alloggi ERP occupati nelle condizioni previste dalla legge.
art. 1, commi 46 e 47, l.r. Campania n. 5/2013
La normativa regionale disciplina la presentazione delle istanze di regolarizzazione e fissa il termine per la loro presentazione, ma non prevede uno specifico termine per la conclusione del procedimento.
art. 2, comma 2, l. n. 241/1990
In assenza di un termine speciale previsto dalla legge o dal regolamento, si applica in via residuale il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza di parte.
art. 2, comma 8, l. n. 241/1990
La decisione favorevole sull’azione avverso il silenzio deve essere trasmessa, una volta passata in giudicato, alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
Massime di principio
- Il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. incide sul piano processuale e non estingue l’interesse legittimo pretensivo del privato; ove tale interesse persista, una nuova istanza o diffida a provvedere può riaprire il termine per l’azione contro il silenzio.
- La diffida a provvedere può valere come nuova istanza di avvio del procedimento quando sussistano i presupposti sostanziali per la rinnovazione dell’iniziativa procedimentale; il ricorso contro il silenzio proposto entro l’anno dalla scadenza del termine conseguente alla diffida è quindi tempestivo.
- L’azione avverso il silenzio presuppone un obbligo giuridico dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso, derivante da una funzione pubblica normativamente attribuita e diretto a incidere sulla posizione differenziata dell’istante.
- Quando la legge speciale non stabilisce un termine per la conclusione di un procedimento amministrativo avviato su istanza di parte, trova applicazione in via residuale il termine generale previsto dall’art. 2 l. n. 241/1990.
- L’adozione di un atto di sgombero o di altro atto non espressamente riferito alla domanda di regolarizzazione non conclude necessariamente il relativo procedimento: permane l’obbligo di provvedere quando l’amministrazione non abbia svolto e formalizzato la verifica dei requisiti e non abbia adottato una determinazione conclusiva, positiva o negativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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