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Provvedimento

Deliberazione n. 325 del 29/04/2026

Provvedimento del 29 aprile 2026

Garante Privacy325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 27 aprile 2026 dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC delle misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, nei confronti di Telegram FZ-LLC, il provvedimento urgente adottato il 27 aprile 2026 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo. L’intervento trae origine dalla segnalazione di una persona interessata che ha rappresentato il rischio di diffusione, tramite la piattaforma Telegram, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e riguardante la stessa persona.

Quadro normativo e competenza del Garante

Il procedimento è stato avviato ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, che abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Lo stesso art. 144-bis stabilisce che il Garante debba decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva la successiva ratifica dell’Autorità collegiale.

Segnalazione e verifica preliminare

La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di versare in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti di Telegram.

Il dirigente competente ha verificato la compatibilità dei fatti segnalati con la fattispecie prevista dall’art. 144-bis e ha quindi adottato un provvedimento urgente nei confronti del gestore della piattaforma.

Misure imposte a Telegram FZ-LLC

La determinazione dirigenziale n. 201 del 27 aprile 2026 ha imposto a Telegram FZ-LLC le seguenti misure:

  • adozione immediata di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione;
  • gestione del materiale segnalato mediante trasmissione in formato hash;
  • conservazione dell’eventuale materiale che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie;
  • conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.

La determinazione è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 27 aprile 2026.

Ratifica del provvedimento urgente

Dopo aver esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante, nella riunione del 29 aprile 2026, ha ratificato il provvedimento n. 201/2026 adottato d’urgenza dal dirigente il 27 aprile 2026.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma l’efficacia delle misure di prevenzione della diffusione del materiale e di conservazione probatoria adottate nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Sanzioni e termini

Il provvedimento non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR e non indica criteri di quantificazione. Esso conferma invece misure urgenti e prescrittive, con obbligo di impedire immediatamente la diffusione del materiale e di conservarlo, ove acquisito in chiaro, per dodici mesi alle condizioni stabilite dall’Autorità.

Punti principali

Base normativa della procedura

Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Il Garante deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.

Segnalazione e piattaforma coinvolta

La persona interessata ha dichiarato di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram.

Misure urgenti adottate

Con determinazione n. 201 del 27 aprile 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Telegram è stata inoltre prescritta di conservare per dodici mesi, dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all’Autorità.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 29 aprile 2026, adottato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, l’Autorità ha ratificato integralmente il provvedimento urgente adottato dal dirigente il 27 aprile 2026.

Come è indicizzato

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