Cassazione Penale, Sentenza n. 29610/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tassone impugnava il decreto del 22/04/2022 della Corte d'appello di Catanzaro, che aveva rigettato il suo appello avverso il provvedimento del 12/07/2021 del Tribunale di Catanzaro, con cui era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno con obbligo di soggiorno. Nel ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo e fondato sull'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il ricorrente denunciava l'erronea applicazione dell'art. 1, lett. b) e c), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sostenendo la carenza assoluta dei presupposti legittimanti la misura e il difetto di motivazione, anche in ordine all'attualità della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando il mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011. Dalla documentazione è emerso che il decreto impugnato era stato notificato al difensore mediante PEC il 7/07/2022 e consegnato al Tassone il 10/07/2022, mentre il ricorso è stato depositato in cancelleria solo il 22/07/2022, oltre il termine di dieci giorni. Perciò la Corte non ha esaminato il merito delle censure sostanziali e ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per inquadrare il motivo di cassazione (erronea applicazione di norme), ma non valutata nel merito poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
art. 1, lett. b) e c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norme che definiscono i presupposti della misura di prevenzione (sorveglianza speciale). Il ricorrente ha denunciato la mancanza dei presupposti e di motivazione in relazione a queste disposizioni; la Corte non si è pronunciata sul loro corretto accertamento per via dell'inammissibilità formale del ricorso.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Prevede il termine perentorio di dieci giorni entro il quale il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso avverso il decreto della corte d'appello. La Corte ha interpretato il termine come perentorio e ha considerato decorso il termine sia rispetto alla notifica al difensore (PEC del 7/07/2022) sia rispetto alla consegna al ricorrente (10/07/2022), dato il deposito del ricorso il 22/07/2022.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende. La Corte ha applicato questa norma per comminare € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso contro decreti in materia di misure di prevenzione previsti da norme speciali sono perentori: il loro mancato rispetto comporta inammissibilità senza esame del merito.
- La decorrenza del termine va calcolata sulla base della data di notificazione efficace (PEC al difensore o consegna al destinatario); la notifica al difensore tramite PEC è pienamente efficace ai fini del decorso del termine.
- Anche quando il motivo di ricorso riguarda la carenza dei presupposti della misura o la mancanza di motivazione, tali questioni non possono essere esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali o per tardività.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare, oltre al rigetto del ricorso, la condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'obbligo di versare somme alla cassa delle ammende; è quindi essenziale una rigorosa osservanza dei termini procedurali.
- In situazioni analoghe è prudente depositare il ricorso tempestivamente e documentare con attenzione le date di notifica; in caso di dubbi sulla tempestività, effettuare comunque un deposito cautelativo e valutare immediatamente eventuali rimedi processuali previsti dalla legge.
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