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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35820/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Dopo la dichiarazione di fallimento di una società, i due ricorrenti, nelle rispettive qualità di legale rappresentante della società fallita anteriormente al fallimento e di legale rappresentante di una società creditrice pignoratizia, avevano presentato denuncia-querela contro il curatore per asseriti reati commessi nella liquidazione dell'attivo e, parallelamente, avevano chiesto al giudice delegato e poi al tribunale la revoca del curatore. Il tribunale aveva invitato a attendere gli sviluppi del procedimento penale e la corte d'appello aveva respinto il reclamo contro tale provvedimento, ritenendo non provati i fatti denunciati. In cassazione i ricorrenti lamentavano violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 37 l.fall. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale avesse trascurato circostanze da essi più volte dedotte a sostegno della richiesta di revoca del curatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, sia quello del tribunale sia quello della corte d'appello sul reclamo, avesse natura interlocutoria e ordinatoria, non decisoria, e dunque non fosse ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost. Ha inoltre affermato che, nel regime della legge fallimentare riformata, il fallito e il creditore non sono legittimati a chiedere la revoca del curatore, che può essere disposta dal tribunale solo su proposta del giudice delegato, del comitato dei creditori o d'ufficio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti in solido alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37 l.fall.

    nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006

    La revoca del curatore può essere disposta solo dal tribunale su proposta del giudice delegato, su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio; il fallito e il creditore non sono legittimati a chiederla. Il decreto di revoca o di rigetto della revoca non ha natura decisoria ed è espressione di amministrazione interna della procedura.

  • art. 23 l.fall.

    La revoca del curatore è subordinata alla sussistenza di giustificati motivi, formula ampia che consente la revoca anche per ragioni di mera opportunità nell'interesse della procedura.

  • art. 30 l.fall.

    Conferma la natura pubblicistica dell'ufficio del curatore, qualificato pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

  • art. 26 l.fall.

    Il decreto di revoca del curatore è soggetto a reclamo ai sensi di tale norma.

  • art. 37-bis l.fall.

    conclusa l’adunanza per l’esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso

    Anche quando la richiesta di sostituzione del curatore provenga dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, il tribunale deve comunque valutare la sussistenza di giustificati motivi e non è vincolato alla volontà dei creditori.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione è escluso per i provvedimenti non decisori e non idonei a incidere su diritti soggettivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 228 l.fall.

    Richiamato solo come norma incriminatrice oggetto della denuncia-querela contro il curatore; non è oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento.

  • art. 323 cod. pen.

    Richiamato solo come norma incriminatrice oggetto della denuncia-querela contro il curatore; non è oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento.

Massime di principio

  • Nel regime della legge fallimentare riformata, la revoca del curatore è rimessa alla valutazione del tribunale in presenza di giustificati motivi, ma non attribuisce al curatore un diritto soggettivo al mantenimento dell'ufficio.
  • Il decreto con cui il tribunale decide sulla revoca del curatore, e quello della corte d'appello che lo conferma o lo riforma in sede di reclamo, hanno natura ordinatoria e di amministrazione interna della procedura, non decisoria, e non sono pertanto ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
  • La legittimazione a sollecitare la revoca del curatore non spetta al fallito né al singolo creditore, ma solo ai soggetti indicati dalla legge fallimentare; anche quando l'iniziativa provenga dai creditori, il tribunale deve comunque verificare autonomamente la sussistenza di giustificati motivi.
  • La formula dei "giustificati motivi" consente la revoca del curatore anche per ragioni di opportunità o convenienza nella gestione della procedura, non solo per inadempimenti specifici del curatore stesso.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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