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Sentenza

Sentenza del 17/09/2018 n. 5958 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Raddoppio dei termini - Efficacia retroattiva - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha stabilito che la limitazione non ha efficacia retroattiva. Il nuovo requisito della tempestiva presentazione o trasmissione della denuncia si applica soltanto agli atti di accertamento notificati dopo l'introduzione della modifica normativa. A sostegno di tale conclusione, l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2015 circoscrive espressamente l'ambito temporale di applicazione della disciplina.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione temporale della modifica introdotta dall'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 128/2015, che ha limitato il raddoppio dei termini ordinari di decadenza per l'accertamento ai casi in cui la denuncia per reato tributario sia stata presentata o trasmessa entro la scadenza dei termini ordinari. Si doveva stabilire se tale limitazione avesse efficacia retroattiva anche rispetto ad accertamenti notificati prima dell'entrata in vigore della modifica.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 128/2015, art. 17, commi 1 e 2

    Il raddoppio opera solo a condizione che la denuncia sia stata presentata o trasmessa entro la scadenza degli ordinari termini di decadenza.

    La limitazione al raddoppio dei termini, introdotta dalla norma, non è retroattiva e riguarda gli atti di accertamento notificati dopo la sua entrata in vigore.

  • D.Lgs. n. 128/2015, art. 2, comma 3

    La disposizione delimita espressamente nel tempo l'applicazione della nuova disciplina, confermando che essa non può essere estesa agli accertamenti notificati anteriormente.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 43

    Norma richiamata in materia di termini per l'accertamento delle imposte sui redditi, nell'ambito della disciplina del raddoppio dei termini.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 57

    Norma richiamata in materia di termini per gli accertamenti IVA, anch'essi interessati dalla disciplina del raddoppio dei termini.

Massime di principio

  • Quando una riforma limita o condiziona il raddoppio dei termini di accertamento, occorre verificare l'espressa disciplina transitoria prevista dalla stessa legge.
  • La nuova condizione della presentazione tempestiva della denuncia non si applica automaticamente agli accertamenti già notificati prima della modifica normativa.
  • Per stabilire quale disciplina applicare è decisiva, in linea generale, la data di notifica dell'atto di accertamento e non soltanto la data della denuncia o dell'avvio del procedimento penale.
  • In presenza di una disposizione transitoria espressa, questa prevale sulle ricostruzioni interpretative generali e impedisce di attribuire efficacia retroattiva alla nuova disciplina.
  • La verifica dei termini deve essere effettuata distinguendo tra termini ordinari, eventuale raddoppio, data di presentazione della denuncia e data di notifica dell'accertamento.

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