Sentenza del 17/09/2018 n. 5958 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Raddoppio dei termini - Efficacia retroattiva - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che la limitazione non ha efficacia retroattiva. Il nuovo requisito della tempestiva presentazione o trasmissione della denuncia si applica soltanto agli atti di accertamento notificati dopo l'introduzione della modifica normativa. A sostegno di tale conclusione, l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2015 circoscrive espressamente l'ambito temporale di applicazione della disciplina.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione temporale della modifica introdotta dall'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 128/2015, che ha limitato il raddoppio dei termini ordinari di decadenza per l'accertamento ai casi in cui la denuncia per reato tributario sia stata presentata o trasmessa entro la scadenza dei termini ordinari. Si doveva stabilire se tale limitazione avesse efficacia retroattiva anche rispetto ad accertamenti notificati prima dell'entrata in vigore della modifica.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 128/2015, art. 17, commi 1 e 2
Il raddoppio opera solo a condizione che la denuncia sia stata presentata o trasmessa entro la scadenza degli ordinari termini di decadenza.
La limitazione al raddoppio dei termini, introdotta dalla norma, non è retroattiva e riguarda gli atti di accertamento notificati dopo la sua entrata in vigore.
D.Lgs. n. 128/2015, art. 2, comma 3
La disposizione delimita espressamente nel tempo l'applicazione della nuova disciplina, confermando che essa non può essere estesa agli accertamenti notificati anteriormente.
D.P.R. n. 602/1973, art. 43
Norma richiamata in materia di termini per l'accertamento delle imposte sui redditi, nell'ambito della disciplina del raddoppio dei termini.
D.P.R. n. 633/1972, art. 57
Norma richiamata in materia di termini per gli accertamenti IVA, anch'essi interessati dalla disciplina del raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Quando una riforma limita o condiziona il raddoppio dei termini di accertamento, occorre verificare l'espressa disciplina transitoria prevista dalla stessa legge.
- La nuova condizione della presentazione tempestiva della denuncia non si applica automaticamente agli accertamenti già notificati prima della modifica normativa.
- Per stabilire quale disciplina applicare è decisiva, in linea generale, la data di notifica dell'atto di accertamento e non soltanto la data della denuncia o dell'avvio del procedimento penale.
- In presenza di una disposizione transitoria espressa, questa prevale sulle ricostruzioni interpretative generali e impedisce di attribuire efficacia retroattiva alla nuova disciplina.
- La verifica dei termini deve essere effettuata distinguendo tra termini ordinari, eventuale raddoppio, data di presentazione della denuncia e data di notifica dell'accertamento.
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