Sentenza del 05/10/2016 n. 19902 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava il contenuto preciso dell'avviso di accertamento, impedendo alla Corte di verificare direttamente la censura. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 5.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
V.P. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze, sostenendo l'omessa e insufficiente motivazione della decisione nella parte in cui aveva confermato la riduzione del 70% dei maggiori ricavi determinati dall'Ufficio sulla base degli studi di settore. La ricorrente lamentava in particolare che la riduzione fosse stata stabilita in via meramente equitativa, senza indicare le ragioni e i presupposti di fatto, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa ed insufficiente motivazione su circostanze controverse e decisive
La disposizione consente di denunciare in cassazione un vizio motivazionale riguardante fatti decisivi e controversi, ma la censura deve essere formulata in modo verificabile sulla base del contenuto riportato nel ricorso.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
Gli atti impositivi devono indicare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria. Nel caso concreto, tuttavia, la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi ricorre in cassazione deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali degli atti e dei documenti necessari per valutare la censura, compreso il contenuto rilevante dell'avviso di accertamento. Il mancato adempimento può comportare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente affermare che una sentenza o un atto tributario sia immotivato: il ricorso deve riportare con precisione il contenuto degli atti rilevanti, così da consentire alla Corte di verificare la censura senza ricercare autonomamente nei fascicoli.
- La violazione dei requisiti formali del ricorso può impedire l'esame del merito, anche quando la contestazione relativa alla motivazione dell'accertamento potrebbe astrattamente essere fondata.
- Quando si contesta una determinazione tributaria basata su studi di settore, occorre individuare concretamente le ragioni per cui la quantificazione è illogica o priva di base fattuale, riportando le parti pertinenti dell'avviso e delle decisioni di merito.
- La parte soccombente in cassazione è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali, salvo specifiche ragioni per disporne la compensazione.
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