Sentenza n. 616/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - della determinazione n. 28 del 5.5.2025, recante la conclusione positiva del procedimento relativo al “Progetto Ospedaletti Village, in variante al vigente PRG”, nella parte in cui approva la perizia prot. n. 3660 del 14.4.2025 per un importo pari ad € 36.562,50 e richiede il corrispondente pagamento del contributo straordinario di cui all’art. 38, comma 6-bis, della L.R. n. 16/2008; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi incluse la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 3801 del 17.4.2025 e la perizia prot. n. 3660 del 14.4.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di conclusione positiva del procedimento relativo al progetto "Ospedaletti Village", nella parte concernente l'approvazione della perizia e la richiesta di pagamento del contributo straordinario urbanistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la determinazione comunale n. 28 del 5 maggio 2025, nonché gli atti presupposti e conseguenti, contestando la parte del provvedimento che approvava una perizia di importo pari a 36.562,50 euro e richiedeva il pagamento del corrispondente contributo straordinario previsto dall'art. 38, comma 6-bis, della legge regionale ligure n. 16/2008. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dell'impugnativa, poiché il provvedimento impugnato era venuto meno in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 956 del 5 febbraio 2026, che aveva definito la causa pregiudiziale, e dei successivi atti comunali con i quali era stato archiviato il procedimento per il mancato versamento degli oneri di urbanizzazione e della monetizzazione degli standard urbanistici.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente e il venir meno del provvedimento impugnato hanno fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione di merito. Il Collegio non ha quindi esaminato i motivi di legittimità relativi alla richiesta del contributo straordinario. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione dell'esito in rito e della complessità delle questioni sottese alla controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando, per effetto di eventi successivi alla proposizione della domanda, il provvedimento impugnato viene meno o comunque non residua un interesse concreto e attuale a una pronuncia di merito.
art. 38, comma 6-bis, l.r. Liguria n. 16/2008
È la disposizione regionale posta a fondamento del contributo straordinario urbanistico richiesto dal Comune; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la sua proposizione, l'atto impugnato viene meno e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, senza che residui un'utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia di merito.
- Quando il giudizio è definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione dell'esito in rito del giudizio e della complessità delle questioni sottese alla controversia.
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