Cassazione Penale, Sentenza n. 30460/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che aveva escluso la dichiarazione di estinzione per prescrizione delle pene (1 anno di arresto e 40.000,00 euro di ammenda ciascuno) inflitte con sentenza irrevocabile. Sostenevano che il beneficio della sospensione condizionale della pena era venuto meno ope legis per mancata demolizione entro sei mesi dal passaggio in giudicato e, quindi, il termine quinquennale di prescrizione delle pene doveva decorrere da quella data (22/05/2015 per Danilo; 17/09/2016 per Antonello e Valerio), con conseguente estinzione delle pene prima delle ordinanze di revoca formale. Il giudice dell'esecuzione aveva invece ritenuto che la pena fosse diventata eseguibile solo dopo la revoca effettiva della sospensione dell'ordine di demolizione (a seguito dell'esito negativo della richiesta di sanatoria) e che, pertanto, il termine di prescrizione avesse iniziato a decorrere solo da tale momento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondate le censure, confermando che la decorrenza del termine di prescrizione della pena va collegata al momento in cui la pena diviene effettivamente eseguibile (ovvero alla revoca della sospensione dell'esecuzione e/o alla definitiva decisione che accerta la causa della revoca), e non automaticamente alla scadenza del termine per la demolizione quando, nel frattempo, l'esecuzione coattiva dell'ordine era stata sospesa per la pendenza del procedimento di sanatoria. La Corte ha inoltre richiamato e seguito orientamenti precedenti (tra cui la sentenza n. 21311/2022 e altre pronunce di legittimità) e ha escluso la rilevanza della prescrizione amministrativa rispetto alla prescrizione penale.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
Riferito al termine di prescrizione delle pene; la Corte interpreta che il decorso del termine ha inizio quando la pena diviene eseguibile, ossia con la revoca della sospensione che ne impediva l'esecuzione.
art. 173 cod. pen.
Stabilisce il termine quinquennale per l'estinzione delle pene; la Corte conferma che il termine decorre dal momento in cui la pena è effettivamente eseguibile.
art. 163 cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena: la Corte evidenzia il rilievo della condizione posta (demolizione) ma distingue tra il decorso del termine relativo alla condizione e l'eseguibilità coattiva sospesa dell'ordine di demolizione.
art. 165 cod. pen.
Norma sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena: la Corte conferma che la revoca e l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione rilevano in relazione alla definitiva accertazione della causa di revoca o alla pronuncia che revoca l'esecuzione, non automaticamente al solo decorso del termine previsto per l'adempimento quando l'esecuzione era stata in concreto sospesa.
art. 666 cod. proc. pen.
Riguarda la pronuncia del giudice dell'esecuzione: la Corte ritiene che il giudice non fosse tenuto a decidere questioni estranee all'oggetto dell'opposizione e che fossero comunque già oggetto di altro ricorso per cassazione.
art. 676 cod. proc. pen.
Norma sul procedimento esecutivo e sulle opposizioni: richiamata nel contesto delle opposizioni proposte dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto precluse alcune questioni già decise in altri giudizi.
art. 677 cod. proc. pen.
Richiamata per i rimedi avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione; la Corte ha osservato che questioni già investite di ricorso per cassazione non potevano essere nuovamente rimesse nel medesimo modo.
art. 168 cod. pen.
Richiami dottrinali/giurisprudenziali relativi all'accertamento delle cause di revoca; la Corte distingue tra momento di verificazione della causa e momento della revoca definitiva rilevante ai fini della prescrizione.
legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 28
La Corte osserva che l'ordine di demolizione è una sanzione amministrativa e non rientra nella prescrizione delle sanzioni penali disciplinata dall'art. 173 cod. pen. né nella previsione dell'art. 28 della legge n. 689/1981.
Giurisprudenza (es. Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019 - Monosi; Sez. 4, n. 21311 del 2022; Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020)
La Corte si è uniformata a precedenti pronunce che stabiliscono: a) la distinzione tra decorso del termine per adempiere volontariamente alla condizione e la sospensione dell'esecuzione coattiva; b) che la decorrenza della prescrizione della pena può iniziare con la definitiva decisione che accerta la causa di revoca o con la pronuncia di revoca, a seconda dei casi; c) che la sospensione dell'esecuzione per la pendenza di una richiesta di sanatoria non comporta automaticamente l'inizio del termine di prescrizione.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione della pena decorre quando la pena diviene effettivamente eseguibile; se l'esecuzione coattiva è sospesa per motivi (es. procedimento di sanatoria), la prescrizione non inizia fino alla revoca della sospensione o alla definitiva decisione che accerta la causa di revoca.
- La scadenza del termine posto per l'adempimento volontario della condizione (es. sei mesi per la demolizione) non è automaticamente sovrapponibile all'inizio della decorrenza della prescrizione quando l'esecuzione coattiva è stata sospesa: occorre verificare se e quando la causa di sospensione è cessata o è stata definitivamente accertata.
- La revoca del beneficio della sospensione condizionale può operare ope legis all'inutile decorso del termine fissato, ma l'effetto ai fini della prescrizione dipende dall'effettiva eseguibilità della pena e dall'eventuale sospensione dell'esecuzione disposta nel frattempo.
- L'ordine di demolizione è una misura di natura amministrativa/ristorativa e non segue automaticamente le regole di prescrizione delle sanzioni penali; pertanto, la sua sospensione o la sua sanatoria hanno effetti specifici diversi rispetto alla prescrizione penale.
- Se una questione è già stata decisa in altro grado o con ricorso per cassazione, essa può risultare preclusa o non potrà essere nuovamente riesaminata nel procedimento esecutivo: è opportuno verificare l'esistenza di impugnazioni pendenti o già definite prima di prospettare la decorrenza della prescrizione.
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