Cassazione Civile, Ordinanza n. 26256/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
Una risparmiatrice aveva agito per ottenere la condanna dell’emittente al rimborso di due buoni fruttiferi postali emessi nel 1986, sostenendo che dovessero applicarsi, per il periodo dal 21° al 30° anno, i tassi indicati sulla tabella a tergo dei moduli della precedente serie "P", perché il modulo utilizzato per la nuova serie "Q" recava sulla parte anteriore il timbro "serie Q/P" e sulla parte posteriore un timbro che modificava solo i tassi dei primi venti anni, senza menzionare espressamente il periodo successivo. Il Tribunale aveva accolto la domanda valorizzando l’affidamento del sottoscrittore; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che l’omissione del riferimento al terzo decennio non escludesse il mantenimento della disciplina originaria per quella parte del titolo. L’emittente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 182 del d.P.R. n. 156/1973 e dei principi affermati dalle Sezioni Unite, sostenendo che la disciplina dei buoni della nuova serie Q, introdotta dal D.M. 13 giugno 1986, doveva prevalere integralmente sul testo del modulo prestampato, anche per il periodo dal 21° al 30° anno, e che il timbro parziale non poteva fondare una combinazione tra vecchia e nuova disciplina. La resistente ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura, eccezione respinta dalla Corte. La ricorrente ha inoltre contestato la possibilità di far discendere dal silenzio del timbro un affidamento tutelabile in favore del sottoscrittore.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per asserita invalidità della procura speciale, ritenendo sufficiente la documentazione integrativa depositata e la legittimazione del soggetto che aveva conferito il mandato. Nel merito ha accolto il ricorso dell’emittente, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione. Ha affermato che, nel caso di buoni fruttiferi appartenenti alla nuova serie Q emessi su moduli della serie precedente con timbri di aggiornamento, la disciplina dettata dal D.M. 13 giugno 1986 prevale integralmente, perché la natura cogente della fonte normativa e l’eterointegrazione ex art. 1339 c.c. impediscono di ricavare dal timbro incompleto un mantenimento della previgente disciplina per il solo ultimo decennio. Ha escluso la tutela dell’affidamento del sottoscrittore nella specie, osservando che il buono era comunque riconducibile alla nuova serie e che la pretesa di combinare la disciplina della serie Q/P con quella della serie P non trova fondamento nei criteri di interpretazione contrattuale. È stata inoltre dichiarata inammissibile la domanda della resistente volta a ottenere il risarcimento del danno per asserita violazione degli obblighi informativi, perché estranea al giudizio di legittimità e non dedotta nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione e falsa applicazione di legge è stata dedotta come vizio della sentenza impugnata.
D.P.R. n. 156/1973, art. 182
Norma invocata dalla ricorrente come parametro della disciplina dei buoni fruttiferi postali e dei loro rendimenti.
d.l. n. 460/1974, convertito in l. n. 588/1974
Richiamato quale intervento normativo che aveva novellato la disciplina dei buoni fruttiferi postali.
art. 1339 c.c.
Le disposizioni regolamentari e ministeriali previste per l’emissione dei buoni integrano e sostituiscono automaticamente le clausole negoziali incompatibili.
D.M. 13 giugno 1986
Atto istitutivo della nuova serie di buoni fruttiferi postali, cui deve ricondursi integralmente la disciplina applicabile alla serie emessa.
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284/1999
Richiamato per escludere che l’abrogazione della norma previgente abbia inciso sui rapporti già in essere, che restano regolati dalla normativa anteriore.
artt. 2206 - 2209 c.c.
Richiamati per affermare che i poteri rappresentativi dei procuratori dell’imprenditore possono derivare da atti soggetti a pubblicità legale e quindi essere opponibili ai terzi.
art. 372 c.p.c.
Richiamato per evidenziare il termine di deposito documentale nel giudizio di cassazione, distinto da quello previsto per la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per affermare che la memoria ha funzione illustrativa e non può introdurre nuove eccezioni tardive.
art. 1362 c.c.
Richiamato per escludere che, sul piano interpretativo, si possa combinare la disciplina della vecchia e della nuova serie di buoni in assenza di base testuale e sistematica.
Massime di principio
- Quando un titolo finanziario è emesso in attuazione di una disciplina normativa cogente, le condizioni economiche fissate dalla fonte regolamentare prevalgono sul testo del modulo prestampato in quanto il rapporto è eterointegrato ex art. 1339 c.c.
- L’omissione materiale di parte delle indicazioni sul titolo non consente, di per sé, di desumere la sopravvivenza della disciplina previgente per il segmento non riscritto, se il titolo è chiaramente riferibile alla nuova serie e la fonte normativa applicabile è univoca.
- La tutela dell’affidamento non può essere invocata per ottenere una disciplina economica incompatibile con la fonte cogente di emissione quando il sottoscrittore poteva riconoscere, dal titolo e dal contesto normativo, che il rapporto era regolato dalla nuova serie.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. nuove eccezioni o questioni non ritualmente dedotte nei gradi precedenti; la memoria ha solo funzione illustrativa.
- In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, la contestazione dei poteri del soggetto che ha conferito il mandato al difensore deve essere specifica e tempestiva, non potendosi risolvere in mere formule dubitative.
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