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Sentenza

Sentenza del 23/10/2019 n. 27120 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la riduzione della sanzione da essa comminata per la tardiva denuncia dei premi e accessori e del contributo al Servizio sanitario nazionale relativi all'esercizio 2007. Sosteneva che, ai sensi degli articoli 9 e 24 della legge n. 1216 del 1961, la sanzione dovesse essere calcolata sull'intera imposta dovuta sulle somme non dichiarate tempestivamente, e non applicata nel solo minimo edittale di 103 euro. La società, con ricorso incidentale, lamentava l'omessa pronuncia su ulteriori eccezioni, tra cui la violazione della disciplina procedimentale prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso incidentale della società. È rimasta quindi ferma la decisione dei giudici di merito, che avevano ridotto la sanzione a 103 euro, ritenendo rilevanti la sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, l'assenza di evasione d'imposta e il fatto che la tardiva denuncia non avesse ostacolato i controlli dell'Amministrazione. Il ricorso dell'Agenzia è stato ritenuto inammissibile perché non aveva censurato tutte le autonome motivazioni poste a fondamento della decisione, in particolare il principio di proporzionalità di matrice europea. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; la sola società è stata tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 1216 del 1961, articolo 9, comma 4

    Disciplina gli obblighi di denuncia relativi ai premi, agli accessori e ai contributi dovuti nel settore assicurativo. La tardiva presentazione della denuncia costituisce il presupposto della contestazione sanzionatoria.

  • Legge n. 1216 del 1961, articolo 24, comma 1, lettera h

    Prevede la sanzione applicabile per l'omessa o tardiva denuncia. Nel caso concreto, i giudici di merito hanno ritenuto non automaticamente dovuta una sanzione parametrata all'intera imposta, valorizzando la proporzionalità, l'assenza di evasione e la mancata compromissione dei controlli.

  • Decreto legislativo n. 472 del 1997, articoli 16 e 17

    L'articolo 16 disciplina il procedimento ordinario di irrogazione delle sanzioni, obbligatorio principalmente per le violazioni formali e facoltativo per le sanzioni collegate al tributo o relative a omessi o ritardati versamenti. L'articolo 17 consente, in determinate ipotesi, l'irrogazione diretta o mediante iscrizione a ruolo.

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, articoli 54 e 62

    Regolano, rispettivamente, la costituzione e le difese nel giudizio tributario d'appello e il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie.

  • Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 3

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La censura deve però confrontarsi con tutte le ragioni autonome che sorreggono la decisione impugnata.

  • Codice di procedura civile, articoli 100, 112 e 333

    Riguardano, rispettivamente, l'interesse ad agire, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e le modalità dell'impugnazione incidentale. La Corte ha escluso che la qualificazione errata dell'appello incidentale come condizionato avesse prodotto una violazione procedimentale concreta.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater

    Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile, improcedibile o respinto, nei presupposti stabiliti dalla norma.

  • Principio europeo di proporzionalità, richiamato dalla Corte di giustizia UE nella causa C-188/09 del 29 ottobre 2010

    Le sanzioni tributarie devono essere proporzionate alla gravità della violazione e non possono eccedere quanto necessario per perseguire gli obiettivi di controllo e repressione degli illeciti.

Massime di principio

  • Quando una sentenza è fondata su più motivazioni autonome e ciascuna è sufficiente a sostenerla, il ricorrente deve impugnarle tutte; la mancata contestazione anche di una sola ratio rende generalmente inammissibili le censure sulle altre per difetto di interesse.
  • La tardiva o omessa denuncia non comporta necessariamente una sanzione parametrata all'intero importo fiscale teoricamente riferibile alle somme non dichiarate: occorre valutare la disciplina applicabile, l'effettiva evasione, il pregiudizio arrecato ai controlli e la proporzionalità della sanzione.
  • L'assenza di evasione d'imposta e la possibilità per l'Amministrazione di liquidare comunque il dovuto entro i termini possono sostenere la qualificazione della violazione come meramente formale o comunque giustificare una significativa riduzione della sanzione.
  • Nel contestare una sanzione tributaria è utile dedurre specificamente sia gli errori di calcolo o di interpretazione della norma sia la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta concreta, agli effetti prodotti e all'eventuale assenza di danno erariale.
  • Le regole procedimentali sull'irrogazione delle sanzioni variano in base alla natura della violazione: per le violazioni formali il procedimento previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997 è normalmente obbligatorio, mentre per sanzioni collegate al tributo o relative a omessi o ritardati versamenti possono essere utilizzate modalità diverse previste dall'articolo 17.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando entrambe le parti risultano soccombenti su rispettive domande o impugnazioni, anche se l'esito principale favorisce una delle parti.

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