Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15079/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato respinta dal GIP perché, secondo quest'ultimo, l'opponente percepiva congiuntamente una pensione (500 euro mensili) e il reddito di cittadinanza (8.900 euro annui), per un presunto reddito "complessivo" di 14.900 euro ritenuto superiore alla soglia prevista dall'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente ha contestato che i due importi riguardassero annualità diverse (reddito di cittadinanza nel 2021; pensione a partire dal 2022) e che, anche considerando singolarmente l'annualità rilevante, il reddito non superasse la soglia. In sede di opposizione il Tribunale ha confermato il rigetto avvalendosi del criterio della maturazione dell'obbligo di dichiarazione (considerando rilevante il 2022). Il ricorrente ha impugnato in cassazione sostenendo (i) che il GIP aveva illegittimamente cumulato redditi di annualità diverse e (ii) che la condanna alle spese era ingiustificata trattandosi di procedimento volto a verificare la non abbienza.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza del Tribunale per difetto di specifica motivazione rispetto al nucleo centrale dell'opposizione (ossia l'illegittimo cumulo di redditi riferibili a annualità diverse) e ha affermato che il diniego originario era viziato perché fondato sulla sommatoria di voci riferite a periodi d'imposta distinti senza verificare la persistenza della disponibilità di tali somme nell'annualità assunta a parametro. La Corte ha inoltre chiarito l'orientamento interpretativo preferibile sull'individuazione dell'annualità rilevante (criterio che considera l'annualità per la quale sia già spirato il termine per la presentazione della dichiarazione, salvo che sia stata presentata una dichiarazione più recente). In accoglimento del ricorso la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Napoli.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76

    L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si valuta sul reddito risultante da una determinata dichiarazione fiscale: occorre prendere a parametro il reddito di una singola annualità fiscale (quella individuata secondo i criteri giurisprudenziali), non è consentito sommare automaticamente voci riferibili ad annualità diverse senza motivazione che ne dimostri la disponibilità nella annualità di riferimento

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 92

    Prevede l'adeguamento della soglia reddituale in ragione della composizione del nucleo familiare; la determinazione del limite richiede il confronto con il reddito riferito alla singola annualità fiscale indicata ai sensi dell'art. 76

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99

    Norma procedurale sull'opposizione ai provvedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato; la decisione deve confrontarsi con le censure specifiche sollevate dall'opponente e motivare in modo puntuale il rigetto

  • cod. proc. pen., art. 125, comma 3

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla correttezza procedurale dell'istruttoria e della motivazione del provvedimento impugnato; dalla decisione emerge l'obbligo del giudice di affrontare e motivare le censure rilevate dall'opponente

  • cod. proc. pen., art. 541

    Norma sul regolamento delle spese in cassazione; qui richiamata nella contestazione della condanna alle spese in sede di opposizione, sebbene la Corte abbia infine assorbito il motivo relativo alle spese

Massime di principio

  • Per il calcolo della soglia reddituale ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre assumere il reddito relativo a una singola annualità fiscale individuata secondo i criteri giurisprudenziali: non è lecito sommare automaticamente redditi provenienti da annualità diverse per dimostrare il superamento del limite
  • L'annualità rilevante si individua, nel più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella annualità rispetto alla quale sia già spirato il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi al momento del deposito dell'istanza, salvo che sia stata nel frattempo presentata una dichiarazione più recente, che allora diventa parametro
  • Se il richiedente dimostra che le voci reddituali indicate riguardano anni diversi e che, nell'annualità prescelta, il reddito è inferiore alla soglia, il giudice non può fondare il diniego su una somma aritmetica di voci temporaneamente eterogenee senza accertare e motivare la persistenza della disponibilità delle somme nell'anno preso a parametro
  • In sede di opposizione avverso il diniego del patrocinio il giudice deve confrontarsi specificamente con il nucleo delle censure mosse dall'opponente; una motivazione che risolve la controversia su questioni non pertinenti rispetto al thema decidendum è viziata e può determinare l'annullamento
  • La valutazione delle spese nei procedimenti per patrocinio a spese dello Stato richiede cautela: pur non essendo il tema deciso in questa pronuncia, è consigliabile che il giudice motivi la scelta di condannare alla rifusione delle spese anche in considerazione della funzione pubblicistica della verifica della non abbienza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.