Sentenza del 18/11/2021 n. 35390 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio impugna la decisione di merito che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005-2009, sostenendo (i) che, secondo la normativa regionale, il Consorzio è mero consegnatario delle opere e quindi non detiene possesso qualificabile come concessione (contro la qualificazione come possessore che determina soggettività passiva), e (ii) che, in ragione della funzione pubblica svolta, avrebbe dovuto applicarsi l'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a). Inoltre era presente la questione della tardiva impugnazione innanzi alla CTP (termine di 60 giorni) rilevata in prime cure.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto il ricorso. Ha confermato che i consorzi di bonifica detengono i beni demaniali sulla base di una concessione ex lege (discendente dal R.D. n. 215/1933, art. 54) e sono quindi possessori e non meri detentori, trovando sussistente la soggettività passiva rispetto agli avvisi ICI. Ha altresì escluso l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 504/1992 in favore dei consorzi di bonifica, per la natura di stretta interpretazione e per il fatto che i consorzi non rientrano nell'elencazione normativa degli enti esentati. La Corte ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 2.800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali 15% e accessori) e ha dato atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13.
Norme richiamate
R.D. n. 215 del 1933, art. 54
La legge istitutiva dei consorzi attribuisce ex lege ai consorzi di bonifica la concessione dei beni demaniali per l'esercizio delle loro funzioni (esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica), sicché il titolo deriva dalla legge stessa e qualifica il consorzio come possessore e non come mero detentore.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)
La disposizione esentativa riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici espressamente indicati; è norma di portata derogatoria e di stretta interpretazione, perciò non estendibile ai consorzi di bonifica che non sono inclusi nell'elenco.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3
Richiamata nel motivo di ricorso (contestata applicazione), ma la Corte ha confermato la qualificazione della soggettività passiva alla luce della concessione ex lege e della giurisprudenza consolidata.
L.R. Emilia Romagna 2 agosto 1984, n. 42, artt. 14 e ss.
Riferita dall'attore per sostenere la figura del mero consegnatario; tuttavia la Corte ritiene prevalente la qualificazione derivante dal R.D. e dalla normativa statale che riconosce la concessione ex lege.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Norma sul termine di impugnazione (60 giorni) che la CTP aveva richiamato per dichiarare inammissibili i ricorsi del Consorzio; la CTR ha deciso sul merito ritenendo la questione assorbita e la Cassazione ha preferito decidere sul punto di più agevole soluzione (merito) secondo il principio della "ragione più liquida".
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento formale del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge (vizi di applicazione delle norme tributarie e regionali).
Cass. n. 23833/2017 e altra giurisprudenza citata
Giurisprudenza consolidata che conferma la natura di stretta interpretazione delle esenzioni e la qualificazione dei consorzi quale concessionari ex lege; la Corte richiama tali precedenti per sostenere la decisione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (come modificato dalla L. n. 228/2012)
Norma relativa al contributo unificato e alla possibilità, nei casi previsti, di un ulteriore versamento a carico del ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale ulteriore contributo.
art. 111 Cost.
Citato a fondamento del principio di ragionevole durata del processo, che giustifica l'approccio di economia processuale (decidere sulla questione più agevole e risolutiva).
Massime di principio
- Quando un ente/consorzio svolge funzioni pubbliche su beni demaniali sulla base di una norma istitutiva, tale titolo può costituire una concessione ex lege che qualifica il soggetto come possessore e non come mero detentore, con possibili conseguenze fiscali (soggettività passiva).
- Le esenzioni tributarie elencate da norme speciali (es. D.Lgs. n. 504/1992, art. 7) vanno interpretate restrittivamente e non possono essere estese a categorie non espressamente menzionate; verificare sempre se l'ente rientra nell'elenco legislativo.
- La qualificazione giuridica del rapporto con i beni (concessione ex lege vs. mera detenzione) è determinante per la soggettività passiva: occorre produrre elementi normativi o documentali convincenti per dimostrare l'assenza di possesso qualificato.
- Problemi procedurali (es. tardività dell'impugnazione) possono essere superati dalla decisione sul merito se la questione di merito è di più agevole soluzione e ciò è coerente con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo; tuttavia la tardività resta normalmente una solida eccezione procedurale.
- In controversie analoghe è utile proporre documentazione che attesti in modo chiaro il titolo di detenzione o di possesso e verificare se esistono atti amministrativi o normativi integrativi che possano modificare la qualificazione ex lege; in mancanza, la giurisprudenza tende a riconoscere la qualifica di concessionario ex lege ai consorzi di bonifica.
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